Sopravvenuta carenza di interesse e improcedibilità del ricorso per nuova progettazione (TAR Toscana n. 1745 del 31.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il ricorso proposto avverso gli atti di approvazione di un progetto definitivo diviene improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse quando, nelle more del giudizio, l’amministrazione approvi un nuovo progetto che riformuli complessivamente l’intervento e che non venga impugnato dalla parte ricorrente. Non è consentito frazionare l’unitario progetto sopravvenuto in una serie di frammenti oggetto di valutazione atomistica, dovendosi lo stesso considerare come un tutto autonomo da valutare nella sua globalità. Onere del ricorrente è impugnare gli atti sopravvenuti suscettibili di rendere improduttiva di effetti concreti la precedente impugnazione. In applicazione del criterio della soccombenza virtuale, la fondatezza delle contestazioni originarie, riconosciuta dalla stessa rimodulazione del progetto, giustifica la condanna dell’amministrazione e del controinteressato alle spese di giudizio.

Il Fatto

I ricorrenti, proprietari e residenti in un Comune della provincia fiorentina, impugnavano la deliberazione di Giunta con cui l’ente aveva approvato il progetto definitivo di soppressione di un passaggio a livello e la conseguente realizzazione di un sottopasso ferroviario, nonché la successiva deliberazione recante la bozza di convenzione con la società ferroviaria. Domandavano altresì l’accertamento del diritto di accesso alla documentazione del procedimento e l’ordine di esibizione ai sensi dell’art. 116, comma 4, C.P.A..

Nel corso del giudizio l’amministrazione comunale approvava un nuovo aggiornamento progettuale dell’opera, riformulato in modo da superare molte delle contestazioni articolate dai ricorrenti. Tale deliberazione non veniva impugnata, né con motivi aggiunti né con ricorso autonomo.

La Motivazione della Corte

Le difese del Comune e della società ferroviaria eccepivano la sopravvenuta carenza di interesse per effetto del nuovo atto di approvazione progettuale. Il Collegio accoglie l’eccezione e dichiara improcedibile il ricorso e i motivi aggiunti.

La ragione è duplice. Da un lato, il nuovo progetto riformula l’intervento in termini tali da superare molte delle censure originarie. Dall’altro, l’atto non è stato impugnato, con la conseguenza che l’eventuale accoglimento del ricorso lascerebbe in piedi un provvedimento autonomamente efficace e non contestato.

Il Tribunale non ritiene di attribuire positiva considerazione alle argomentazioni dei ricorrenti circa un superamento solo parziale di uno dei motivi: esse appaiono eccessivamente generiche, non essendo stati neppure individuati i profili di contestazione che manterrebbero interesse. La prospettazione si pone altresì in contrasto con il principio che onera la parte ricorrente dell’impugnazione degli atti sopravvenuti che rendano sostanzialmente improduttiva di effetti la precedente impugnazione.

Il Collegio respinge anche la tesi difensiva volta a dissolvere l’unitario progetto in una serie di frammenti da valutare atomisticamente. Il nuovo progetto costituisce un tutto autonomo, da valutare nella sua globalità e da impugnare, ove residuino profili effettivamente lesivi della posizione soggettiva.

Quanto alle spese, il Tribunale applica il criterio della soccombenza virtuale, richiamando i precedenti di T.A.R. Campania, Napoli, sez. V, 7 marzo 2024, n. 1527 e T.A.R. Lazio, Roma, sez. II, 18 novembre 2022, n. 15341. La fondatezza delle contestazioni originarie emerge dalla stessa rimodulazione del progetto. Le spese vengono pertanto poste a carico di ciascuna parte resistente, nella misura di € 1.500,00, oltre IVA e CAP.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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