Soccorso istruttorio e impegno a sanare debiti verso il Comune nella concessione (TAR Marche n. 141 del 03.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nelle procedure a evidenza pubblica il requisito dell’impegno a sanare la posizione debitoria verso l’amministrazione procedente è soddisfatto solo da una manifestazione chiara, univoca, incondizionata e irrevocabile, giuridicamente vincolante. Non integra tale impegno la mera richiesta di informazioni accompagnata da un generico intento solutorio espresso al modo condizionale, priva di determinazione dell’oggetto e di riferimento al bando. Il soccorso istruttorio non può supplire alla carenza dei requisiti di partecipazione, né è dovuto il preavviso di rigetto ex art. 10-bis l. n. 241 del 1990 nelle procedure concorsuali, dovendosi ricomprendere in queste tutte quelle caratterizzate dalla previa pubblicazione di un avviso e dalla successiva selezione delle domande.
Il Fatto
La ricorrente, impresa individuale, partecipava alla procedura indetta dal Comune per l’affidamento della concessione di gestione di un’area e di un manufatto collocati in un giardino pubblico. L’art. 7 del bando richiedeva, tra l’altro, l’inesistenza di posizioni debitorie verso il Comune o, in alternativa, l’impegno a sanarle entro il termine di scadenza del bando.
All’esito delle verifiche la stazione appaltante disponeva l’esclusione della concorrente, ritenendo non soddisfatto il requisito. La ricorrente impugnava la nota del RUP, la determina dirigenziale e la relazione istruttoria, chiedendo inoltre la condanna del Comune all’aggiudicazione e alla stipula del contratto. Resisteva il Comune, con la controinteressata seconda classificata.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esamina anzitutto l’eccezione di tardività sollevata dalla controinteressata, secondo cui il ricorso, notificato il 16 ottobre 2024, sarebbe stato proposto oltre il termine di trenta giorni dalla pubblicazione sull’albo pretorio del 13 settembre 2024. L’eccezione è superata: il termine decorre dalla pubblicazione generalizzata degli atti di gara, secondo Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria n. 12/2020, e nel caso di specie la relazione istruttoria fu trasmessa insieme al provvedimento di esclusione solo il 16 settembre 2024. Il Collegio precisa tuttavia di poter prescindere dall’eccezione, data l’infondatezza nel merito.
Nel merito, i primi tre motivi sono trattati congiuntamente. La nota del 31 gennaio 2024 invocata dalla ricorrente si risolve in una richiesta di dettaglio degli importi e di modulistica per la rateizzazione. Per il Tribunale essa non configura un impegno giuridicamente vincolante, per l’indeterminatezza dell’oggetto — l’ammontare dei debiti non era noto all’istante — e per il tenore letterale, che esprime un generico intento solutorio al modo condizionale, senza alcun riferimento al bando e con la necessità di un successivo invio dell’istanza di rateizzazione.
Neppure la nota del 9 settembre 2024 vale come impegno: è una mera istanza di rateizzazione relativa a imposta di pubblicità e canone di esposizione, emessa diversi mesi dopo la scadenza del bando. Il Collegio interpreta l’art. 7 del bando nel senso che entro il termine dovesse intervenire la sanatoria della posizione debitoria, e non il semplice impegno a sanare. Rileva inoltre che la posizione debitoria non era affatto limitata ai tributi oggetto dell’istanza, comprendendo ulteriori importi per tassa rifiuti relativi alle annualità dal 2015 al 2023.
Quanto al quarto motivo, il Tribunale esclude che il soccorso istruttorio possa riguardare i requisiti di partecipazione, richiamando Consiglio di Stato, sez. VII, n. 7334 del 2024 e TAR Basilicata n. 532 del 2024. Non è neppure ravvisabile l’obbligo di preavviso di rigetto, poiché l’art. 10-bis l. n. 241 del 1990 esclude l’istituto dalle procedure concorsuali, nelle quali rientrano tutte quelle con previa pubblicazione di un avviso e selezione delle domande. Il ricorso è pertanto respinto, con condanna della ricorrente alle spese di lite.
Nota della Redazione
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