Concessioni demaniali marittime: proroga automatica disapplicata e revoca legittima (TAR Lazio n. 324 del 16.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
Le concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative non possono essere prorogate automaticamente fino al 31 dicembre 2033, perché la disciplina nazionale che lo prevede contrasta con gli artt. 49 e 56 T.F.U.E. e con l’art. 12 della direttiva 2006/123/CE, e va pertanto disapplicata dal giudice e dalla pubblica amministrazione. Il Comune che, in doverosa applicazione del diritto europeo, riconduca l’efficacia dei titoli concessori a un termine conforme ai principi di concorrenza non esercita un potere di revoca ai sensi dell’art. 21-quinquies della legge n. 241/1990: non sono quindi necessari né l’avviso di avvio del procedimento né l’indennizzo. La proroga c.d. tecnica è compatibile con i principi europei solo se l’amministrazione ha già indetto la gara o ha deliberato di indirla in tempi brevissimi, avviando senza indugio l’iter dei bandi.

Il Fatto

La ricorrente è titolare di una concessione demaniale marittima rilasciata nel 2016 per l’occupazione di una zona demaniale destinata ad attività turistico-ricreativa. Il Comune di Terracina, dopo le sentenze gemelle dell’Adunanza Plenaria n. 17 e n. 18 del 2021, ha ritenuto superato il precedente indirizzo con cui aveva riconosciuto l’estensione ex lege fino al 2033 e ha ricondotto l’efficacia delle concessioni prima al 31 dicembre 2023, poi al 31 dicembre 2024 mediante proroga tecnica.

La società concessionaria ha impugnato la deliberazione di Giunta n. 104 del 29 dicembre 2023 e la determina dirigenziale n. 2722 del 30 dicembre 2023, dolendosi della illegittimità degli atti che avevano inciso sul termine del proprio titolo e invocando la validità della procedura di rinnovo avviata nel 2020.

La Motivazione della Corte

Il Collegio qualifica il ricorso come manifestamente infondato e richiama i numerosi precedenti conformi, tra cui Cons. Stato, Sez. VII, n. 4479 del 2024, Cons. Stato, Sez. VII, n. 1688 del 2025 e le decisioni della stessa Sezione. Il punto di partenza è la disapplicazione dell’art. 1, commi 682 e 683, della legge n. 145/2018 e dell’art. 182, comma 2, del d.l. n. 34/2020, in quanto in contrasto con il diritto dell’Unione in materia di affidamento delle concessioni.

Il Tribunale esamina poi la tesi della ricorrente secondo cui la procedura avviata nel 2020 avrebbe costituito una vera procedura selettiva. L’argomento è respinto: l’istanza era stata presentata proprio invocando la proroga legale automatica, e l’avviso pubblicato si limitava a rendere note le domande, senza alcun avvertimento ai potenziali operatori circa la possibilità di presentare istanze concorrenti. Il mero rispetto dell’obbligo di pubblicazione per venti giorni non soddisfa l’esigenza di un confronto competitivo.

Da ciò deriva l’inammissibilità delle censure fondate sull’art. 3, comma 2, del d.l. n. 198/2022, convertito in legge n. 14/2023: quella norma presuppone una concessione ottenuta mediante selezione con adeguate garanzie di imparzialità e trasparenza, evenienza estranea alla fattispecie. Parimenti è respinta la doglianza sull’art. 21-quinquies della legge n. 241/1990: il Comune non ha esercitato l’autotutela, ma ha dato attuazione al diritto europeo, riconducendo l’efficacia dei titoli a una durata compatibile con i principi unionali.

Nessuna tutela può essere riconosciuta all’affidamento del concessionario, trattandosi di provvedimenti in contrasto con la disciplina europea. Quanto alla proroga tecnica, il Collegio ricorda che essa è ammessa solo se la gara è già indetta o deliberata a breve, e auspica che l’amministrazione pubblichi sollecitamente la procedura selettiva ai sensi dell’art. 12 della direttiva 2006/123/CE. Il ricorso è respinto, con compensazione integrale delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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