Sospensione della qualificazione RFI e automatica esclusione dalla gara (Cons. Stato n. 3218 del 24.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
La sospensione dell’efficacia della qualificazione disposta dalla stazione appaltante ai sensi della disciplina del sistema di qualificazione determina la temporanea esclusione dal Sistema e priva l’operatore economico del requisito speciale di partecipazione alla data di scadenza del termine per la presentazione dell’offerta. Ai fini degli effetti escludenti è irrilevante la causa che ha indotto la sospensione, non operando il disciplinare alcuna distinzione tra le diverse ipotesi e mancando ogni discrezionalità in capo alla stazione appaltante. La revoca della sospensione opera ex nunc, decorrendo dal giorno successivo alla comunicazione, e non è quindi idonea a sanare retroattivamente la carenza del requisito. Ne consegue la legittimità dell’esclusione e la mancata attivazione del socorso istruttorio, che non può supplire alla radicale mancanza di un requisito di partecipazione.
Il Fatto
La società appellante ha partecipato, quale mandataria di un RTI costituendo, alla procedura aperta indetta da Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. per la fornitura, in regime di full maintenance service, di rincalzatrici da scambi. Il disciplinare richiedeva, tra i requisiti di ordine speciale, il possesso di una attestazione di qualificazione rilasciata da RFI per la categoria e classifica SQ012, cat. OMM-C.
All’esito delle verifiche la stazione appaltante ha escluso il raggruppamento per la mancata qualificazione del concorrente rispetto alla prestazione di servizi oggetto dell’appalto e per l’assenza dei presupposti del meccanismo sostitutivo e del soccorso istruttorio. Il TAR Lazio ha respinto il ricorso con sentenza in forma semplificata; da qui l’appello, nel quale la società contesta l’automatismo espulsivo e la qualificazione della sospensione come atto non immediatamente lesivo.
La Motivazione della Corte
Il Collegio richiama anzitutto il quadro documentale. Con provvedimento del 2 luglio 2025 RFI ha disposto la sospensione dell’efficacia della qualificazione SQ012 – OMM-C di una mandante, ai sensi dell’art. 13.2 del disciplinare, per mancato invio nei termini della documentazione utile alla verifica dei requisiti di ordine generale.
Il percorso argomentativo muove dalla lettura combinata degli artt. 13.2 e 13.5 del disciplinare. La sospensione è definita come temporanea esclusione dal Sistema ed elenca le cause che la determinano; la disposizione successiva ne prevede la durata fino alla risoluzione delle cause e la revoca su domanda dell’interessato, con decorrenza dal giorno successivo alla comunicazione. Da qui la condivisione della conclusione del giudice di primo grado: nessuna differenza, ai fini della gara, tra sospensione e cancellazione dal sistema, poiché entrambe rendono inoperante il requisito e vincolato l’atto di esclusione.
La Corte affronta poi il profilo della causa della sospensione. L’art. 13.2 non opera alcuna distinzione tra le diverse ipotesi e non lascia margini di discrezionalità alla stazione appaltante. Irrilevante è quindi che si tratti di regolarizzazione meramente formale, con conseguente legittima mancata attivazione del socorso istruttorio, non potendo questo supplire alla radicale mancanza del requisito.
Quanto all’istanza di revoca presentata in corso di gara, il Collegio sottolinea che la revoca decorre dal giorno successivo alla comunicazione e opera ex nunc: la possibile riammissione al sistema non dispiega effetti retroattivi rispetto al termine di presentazione delle offerte, fissato al 17 luglio 2025. La nota di RFI del 26 gennaio 2026 conferma che il compendio documentale è stato completato solo il 7 dicembre 2025.
Infine, il terzo motivo è disatteso sul piano della conoscibilità: il provvedimento di sospensione è stato comunicato mediante caricamento sul Portale Acquisti di RFI, con messaggio ricevuto all’indirizzo PEC registrato, in conformità al Regolamento per l’accesso al Portale Acquisti. L’appello è respinto, con condanna alle spese.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.