Trasferimento d’autorità del militare non sindacabile senza prova di abnormità (TAR Puglia n. 26 del 08.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il trasferimento d’autorità del militare è riconducibile alla categoria degli ordini militari e non soggiace alle disposizioni della legge n. 241/1990 in materia di motivazione e partecipazione procedimentale, ai sensi dell’art. 1349, comma 3, d.lgs. n. 66/2010. L’interesse pubblico al rispetto della disciplina e allo svolgimento del servizio prevale sugli interessi del militare, il cui interesse a prestare servizio in una determinata sede riveste rilevanza di mero fatto. Le esigenze di servizio richiamate dal provvedimento non sono sindacabili dal giudice amministrativo, rientrando nell’ampia potestà discrezionale auto-organizzativa dell’Amministrazione. Un sindacato approfondito sulla motivazione è esercitabile solo se il militare deduca elementi che smentiscano integralmente le esigenze affermate, facendo emergere l’abnormità o l’arbitrarietà dell’atto.
Il Fatto
Un Maresciallo dell’Aeronautica Militare, dichiarato permanentemente non idoneo alla propria categoria, specialità e qualifica e all’impiego operativo fuori dai confini nazionali, veniva destinato a nuova categoria/specialità. L’Amministrazione, valutata l’assenza di vacanze organiche compatibili e la missione del reparto di appartenenza, caratterizzato da requisiti di proiettabilità e mobilità del personale, disponeva il trasferimento d’autorità del militare presso un’altra sede, distante circa mille chilometri. Il militare impugnava il provvedimento deducendo carenza di motivazione, mancata valutazione delle preferenze espresse e mancata preventiva riqualificazione professionale.
La Motivazione della Corte
Il TAR Puglia ha respinto il ricorso, ritenendo infondate le censure proposte. Il Collegio ha preliminarmente inquadrato il provvedimento gravato nel genus dei trasferimenti d’autorità, richiamando la giurisprudenza consolidata secondo cui tale atto, essendo riconducibile alla categoria degli ordini, non richiede una motivazione analitica né l’applicazione delle garanzie partecipative previste dalla legge generale sul procedimento amministrativo.
La Corte ha evidenziato che l’art. 1349, comma 3, d.lgs. n. 66/2010 esclude espressamente l’applicazione degli obblighi di motivazione e partecipazione agli ordini militari, in ragione della prevalenza dell’interesse pubblico al rispetto della disciplina e allo svolgimento del servizio. Le esigenze organizzative richiamate dall’Amministrazione non sono pertanto sindacabili, salvo che il militare dimostri un’assoluta arbitrarietà o abnormità della determinazione.
Nella fattispecie, il provvedimento risultava adeguatamente motivato, anche per relationem, mediante il richiamo al parere del Comando Squadra Aerea che evidenziava sia la mancanza di posti organici vacanti nella nuova specialità di transito sia l’incompatibilità della missione del reparto con la permanente inidoneità all’impiego operativo del ricorrente. Tali elementi erano già emersi nella proposta del dicembre 2021 e nel parere del marzo 2022.
Il TAR ha altresì precisato che l’indicazione delle sedi di gradimento nell’Annesso II non costituisce vincolo per l’Amministrazione e che la mancata preventiva riqualificazione professionale non ostava al trasferimento, essendo stato l’iter addestrativo completato successivamente. Ha infine disposto la compensazione delle spese di lite.
Nota della Redazione
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