Ottemperanza al giudicato sulla Carta docente e nomina del commissario ad acta (TAR Sicilia n. 198 del 20.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il ricorso è fondato quando il titolo giurisdizionale azionato è passato in giudicato, la pronuncia è stata ritualmente notificata all’amministrazione debitrice e il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, del D.L. 669/1996 è decorso senza che l’ente abbia provveduto. L’amministrazione che, costituendosi, non deduca l’avvenuto pagamento né eccepisca fatti modificativi o estintivi del credito non supera l’inerzia contestata e va condannata all’integrale esecuzione del giudicato. Il diritto del docente alla Carta per l’aggiornamento e la formazione di cui alla L. 107/2015 è tutelabile in sede esecutiva mediante rilascio della Carta e accredito dell’importo indicato nel titolo, oltre interessi o rivalutazione ai sensi dell’art. 22, comma 36, della L. 724/94. Decorso inutilmente il termine assegnato, si giustifica la nomina del commissario ad acta per l’ipotesi di persistente inadempimento.

Il Fatto

La parte ricorrente, docente, agisce in ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza n. 921, depositata dal Tribunale di Termini Imerese il 13/9/2024 e passata in giudicato. Il titolo azionato ha ordinato all’amministrazione scolastica il pagamento della somma di 2.500 €, mediante emissione di buoni elettronici di spesa di pari valore nominale, oltre interessi legali o rivalutazione e spese di lite.

Il diritto accertato è quello all’assegnazione della Carta del docente per gli anni scolastici dal 2017/2018 al 2021/2022. La pronuncia è stata notificata all’amministrazione debitrice il 18 febbraio 2025; decorso inutilmente il termine dilatorio, la parte adisce il giudice amministrativo per l’esecuzione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio richiama i propri precedenti in materia, segnatamente le sentenze n. 1116 del 2025 e n. 1410 del 2025, e ritiene il ricorso fondato. La sentenza azionata dispone una condanna pecuniaria dell’amministrazione resistente ed è passata in giudicato, come attestato dalla Cancelleria.

Il giudice verifica il rispetto delle formalità e dei termini di legge in punto di notifica della pronuncia all’amministrazione scolastica debitrice. La notifica è intervenuta il 18/2/2025 e da tale data è decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, del D.L. 669/1996.

Di converso, l’amministrazione resistente, costituendosi, non ha obiettato di avere già corrisposto la somma dovuta, né ha eccepito l’intervento di fatti modificativi o estintivi delle ragioni di credito. L’inerzia resta dunque non contestata.

Pertanto il Ministero va condannato a rilasciare la Carta del docente e ad accreditarvi l’importo indicato nel titolo, oltre interessi o rivalutazione ai sensi dell’art. 22, comma 36, della L. 724/94, dalla data del diritto all’accredito sino alla concreta attribuzione, entro il termine di 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza.

Per il caso di ulteriore inerzia, il Collegio nomina sin da ora commissario ad acta il Direttore generale dell’ufficio ministeriale competente in materia di ordinamenti scolastici, senza compenso e con facoltà di subdelega. Questi dovrà attivarsi, su istanza di parte, in caso di vana scadenza del termine e provvedere nell’ulteriore termine di 60 giorni, depositando relazione sugli adempimenti tramite la procedura PAT. Le spese di lite, liquidate in 500 € per compensi oltre accessori, seguono la soccombenza, con distrazione in favore dei legali antistatari.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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