Inottemperanza per comportamento elusivo del giudicato amministrativo (TAR Sicilia n. 3239 del 13.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’inottemperanza al giudicato non si configura soltanto nell’ipotesi di assoluta inerzia della pubblica amministrazione, ma anche quando questa adotti condotte solo formalmente esecutive che, nella sostanza, eludano la decisione del giudice. È inottemperante l’amministrazione che, pur dichiarandosi adempiente, impedisca la piena soddisfazione della pretesa del ricorrente mediante comportamenti contraddittori, dilatori o omissivi. Sulla parte soccombente grava l’obbligo di eseguire la sentenza secondo buona fede, in un’ottica di leale collaborazione, senza frustrare la legittima aspettativa del ricorrente vittorioso. L’art. 112, comma 1, cod. proc. amm. va letto, per la P.A., alla luce dei principi di imparzialità e buon andamento di cui all’art. 97 Cost. e del diritto all’effettività della tutela. Irrilevante, ai fini dell’ottemperanza, è quale ufficio detenga materialmente la documentazione, dovendo l’ente garantirne la piena disponibilità.
Il Fatto
Il ricorrente, già dipendente della Direzione Affari Legali del Comune, agiva per l’ottemperanza della sentenza della Sezione n. 1573 del 14 maggio 2025, con cui il TAR aveva ordinato all’amministrazione di consentire l’accesso alla documentazione relativa all’elenco del contenzioso pendente per l’anno 2013 e all’integrale fascicolo tenuto dalla competente Direzione.
Con il nuovo gravame impugnava, per elusione del giudicato, la nota della Direzione Affari Legali del 22 maggio 2025 e la nota della Ragioneria Generale n. 240943 della stessa data, con cui le due Direzioni avevano negato l’accesso dichiarando di non aver rinvenuto gli elenchi del contenzioso 2013. L’amministrazione eccepiva l’inesistenza della documentazione e l’ampliamento dell’oggetto della controversia.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dal principio di buona fede: il Comune era tenuto a interpretare l’istanza, e la stessa sentenza da ottemperare, tenendo conto dell’interesse sostanziale del ricorrente ad acquisire la documentazione del contenzioso 2013 assegnatogli. Dall’esame delle comunicazioni emerge un “rimpallo” di responsabilità tra uffici: la Direzione Affari Legali, con nota del 31 gennaio 2025, attestava l’avvenuta trasmissione degli originali alla Ragioneria; quest’ultima, con comunicazione del 22 maggio 2025, dichiarava di aver ricevuto solo previsioni complessive di spesa, senza alcun elenco dettagliato.
Tale dinamica si traduce, nella prospettiva del ricorrente, in un comportamento sostanzialmente elusivo del precetto giurisdizionale. La giurisprudenza consolidata afferma che l’inottemperanza non si configura solo nell’assoluta inerzia della P.A., ma anche quando siano adottate condotte formalmente esecutive che nella sostanza eludano la decisione del giudice (T.A.R. Lazio, sez. III, 8 agosto 2022, n. 11098). Deve ritenersi inottemperante l’amministrazione che, pur formalmente adempiente, impedisca la piena soddisfazione della pretesa mediante comportamenti contraddittori, dilatori o omissivi.
L’esecuzione delle sentenze costituisce attività dovuta, improntata alla buona fede e alla leale collaborazione, sì da non frustrare la legittima aspettativa del ricorrente vittorioso (T.A.R. Venezia, sez. I, n. 412 del 14 aprile 2015). L’art. 112, comma 1, cod. proc. amm., per la P.A., va letto nell’ottica del leale esercizio del munus publicum, in esecuzione dei principi di cui all’art. 97 Cost. e del diritto CEDU all’esecuzione delle pronunce giurisdizionali, complementare all’effettività della tutela.
Nel caso concreto, la traslazione di responsabilità tra la Direzione Affari Legali e la Ragioneria Generale concretizza un comportamento elusivo, laddove la formale comunicazione non corrisponde a un reale adempimento. Il ricorso è pertanto fondato. È irrilevante che la documentazione sia detenuta dall’una o dall’altra Direzione, dovendo il Comune garantirne la piena disponibilità. Il Collegio ordina l’esecuzione del giudicato e nomina, per l’ipotesi di persistenza nell’inottemperanza, commissario ad acta il Segretario comunale, senza oneri, condannando l’amministrazione alle spese.
Nota della Redazione
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