Carta Docenti: cessazione della materia del contendere per intervenuto pagamento in sede di ottemperanza (TAR Molise n. 248 del 12.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza, l’intervenuto pagamento da parte dell’Amministrazione di quanto riconosciuto in favore della parte ricorrente dalla sentenza passata in giudicato determina la cessazione della materia del contendere, ai sensi dell’art. 34, comma 5, cod. proc. amm., non essendovi più alcuna utilità da conseguire attraverso la pronuncia del giudice dell’ottemperanza. La sopravvenuta soddisfazione della pretesa sostanziale, documentata dall’Amministrazione e confermata dalla stessa parte interessata, priva il giudizio del suo oggetto e ne impone la declaratoria di cessazione, senza che residui spazio per l’esame delle censure proposte. Tale esito non esclude la condanna dell’Amministrazione alle spese di lite, che seguono la soccombenza virtuale, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario, qualora il pagamento sia avvenuto solo dopo la proposizione del ricorso per l’ottemperanza.
Il Fatto
Il Tribunale Ordinario di Larino, Sezione Lavoro, con la sentenza del 12.03.2025, aveva riconosciuto alla ricorrente il diritto alla corresponsione della cd. Carta Docenti per alcune annualità scolastiche. Avendo l’Amministrazione lasciato decorrere il termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica della sentenza senza provvedere all’esecuzione, la docente proponeva ricorso per l’ottemperanza dinanzi al TAR Molise, chiedendo che fosse ordinato al Ministero dell’Istruzione e del Merito di dare integrale esecuzione al giudicato.
La Motivazione della Corte
Il Ministero, costituitosi in giudizio, ha eccepito e documentato l’avvenuto pagamento di quanto dovuto in forza della sentenza ottemperanda. La stessa parte ricorrente, con memoria depositata in data 8 giugno 2026, ha confermato l’intervenuta soddisfazione della propria pretesa, avendo ricevuto l’integrale pagamento di tutto quanto le spettava.
Il Collegio ha pertanto rilevato che la sopravvenienza indicata determina la piena e puntuale soddisfazione della pretesa sostanziale azionata, con la conseguente cessazione della materia del contendere, ai sensi dell’art. 34, comma 5, cod. proc. amm. Tale evenienza, come già chiarito dalla giurisprudenza amministrativa richiamata nella motivazione, rende il ricorso improduttivo di effetti, non essendo più necessaria una pronuncia che accerti l’inadempimento dell’Amministrazione, ormai venuto meno.
Quanto alle spese di lite, il Tribunale ha ritenuto di porle a carico del Ministero soccombente, in quanto il pagamento è avvenuto solo successivamente alla proposizione del ricorso, dovendosi così riconoscere la fondatezza dell’azione intrapresa dalla ricorrente per ottenere l’esecuzione del giudicato. Le spese sono state liquidate nell’importo di € 500,00 oltre accessori di legge, con il rimborso del contributo unificato, e distratte in favore del difensore antistatario.
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Nota della Redazione
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