Danno da provvedimento illegittimo richiede prova della spettanza del bene della vita (C.G.A.R.S. n. 247 del 01.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
In materia di responsabilità della pubblica amministrazione ex art. 2043 cod. civ. per danni da provvedimento illegittimo, la lesione dell’interesse legittimo è condizione necessaria ma non sufficiente per accedere alla tutela risarcitoria. Occorre infatti che risulti leso, per effetto dell’attività illegittima e colpevole dell’amministrazione, l’interesse materiale al quale il soggetto aspira, dovendosi provare la spettanza del bene della vita. L’accertamento dell’illegittimità dell’atto non consente di presumere la colpa dell’amministrazione, che va dimostrata in relazione al carattere della regola di azione violata. Nel giudizio risarcitorio non opera il metodo acquisitivo proprio del giudizio impugnatorio, ma il principio dispositivo puro, con la conseguenza che il giudice non può supplire alle carenze probatorie della parte, neppure mediante consulenza tecnica d’ufficio.

Il Fatto

Il ricorrente aveva chiesto al TAR Sicilia la condanna del Comune al risarcimento del danno causato dal rilascio, in favore dei proprietari del fondo limitrofo, di una concessione edilizia che consentiva di realizzare quattro balconi sporgenti sulla sua proprietà. Lo stesso TAR, con una precedente sentenza, aveva accertato l’illegittimità di quella concessione ai fini risarcitori, in parallelo a un giudicato civile che aveva ordinato la demolizione delle opere. I balconi erano stati rimossi solo dopo oltre tredici anni.

Il TAR aveva respinto la domanda risarcitoria in limine litis, rilevando che il ricorrente non aveva allegato né provato la spettanza del bene della vita, ossia la possibilità di sopraelevare l’edificio. L’interessato ha proposto appello, dolendosi anche della mancata considerazione del danno da mancato utilizzo della terrazza e delle spese sostenute nei giudizi pregressi. Il Comune non si è costituito.

La Motivazione della Corte

Il Consiglio ricostruisce il quadro consolidato in tema di responsabilità da provvedimento illegittimo, richiamando la giurisprudenza di Palazzo Spada. Il punto di partenza è che l’illegittimità dell’atto costituisce condizione necessaria ma non sufficiente: il risarcimento non può prescindere dalla dimostrazione della spettanza del bene della vita, perché è solo la lesione di quest’ultimo che qualifica in termini di ingiustizia il danno.

Quanto alla colpa, la Corte esclude che essa possa ritenersi accertata dalla precedente sentenza del TAR. Quel giudizio si era limitato a verificare l’interesse alla decisione ai sensi dell’art. 34, comma 3, cod. proc. amm., senza pronunciarsi sugli altri presupposti dell’art. 2043 cod. civ., rimessi al futuro giudizio risarcitorio. L’automatismo tra illegittimità e risarcimento è quindi recisamente respinto.

La Corte affronta poi il danno da mancato utilizzo della terrazza. La questione era stata solo accennata nel fatto del ricorso di primo grado, ma non riversata nelle domande giudiziali, concentrate sull’impossibilità di sopraelevare. La censura è comunque infondata, perché l’omessa pronuncia del primo giudice non configura un error in procedendo e può essere eliminata dal giudice d’appello integrando la motivazione.

Sul piano probatorio, il Consiglio ribadisce che nel giudizio risarcitorio non opera il principio dispositivo attenuato proprio del giudizio impugnatorio, ma il principio dispositivo puro: spetta alla parte provare gli elementi costitutivi della domanda. La CTU richiesta non può essere ammessa, perché non supplisce alle carenze di allegazioni e prove. Quanto alle spese dei giudizi pregressi, la censura è respinta: i prospetti prodotti, privi di intestazione e recanti mere ipotesi di compenso, sono inidonei a provare il danno. L’appello è quindi respinto, senza statuizione sulle spese per la mancata costituzione del Comune.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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