GSE, decadenza incentivi oltre il termine in caso di falsità documentale (Cons. Stato n. 3265 del 27.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il GSE, nell’esercizio del potere di verifica e controllo sugli incentivi alle fonti rinnovabili, può disporre la decadenza oltre il termine annuale quando l’ammissione sia conseguita sulla base di documentazione falsa. L’art. 42 del d.lgs. n. 28/2011, come modificato dal d.l. n. 76/2020, richiama i presupposti dell’art. 21-nonies della legge n. 241/1990 e quindi, per il falso, opera il comma 2-bis, che consente l’intervento tardivo senza necessità del passaggio in giudicato della sentenza penale. Il GSE valuta autonomamente la falsità; l’attesa dell’esito del giudizio penale di primo grado, pur non dovuta, è espressione dei principi di collaborazione e buona fede. In materia di incentivi l’interesse pubblico al recupero è in re ipsa e non è configurabile alcun affidamento sulla ritenzione di erogazioni non spettanti.
Il Fatto
Un soggetto presentava nel 2011 domanda di ammissione alle tariffe incentivanti del Quarto conto energia per un impianto fotovoltaico di potenza inferiore a 20 kW, realizzato su un capannone sul quale, con il medesimo titolo edilizio, veniva installato un secondo impianto di maggiore potenza, oggetto di autonoma istanza. Il GSE riconosceva la tariffa al primo impianto e, dopo la cessione a una società, subentrata nella titolarità, avviava nel 2018 una verifica documentale sulla base di accertamenti penali, che avevano ipotizzato l’artato frazionamento e l’uso di elaborati tecnici con firma e timbro apocrifi del progettista.
All’esito del giudizio penale di primo grado, che dichiarava la prescrizione del reato di falso e condannava per truffa aggravata, il GSE disponeva nel 2024 la decadenza dagli incentivi e il recupero delle somme. Il TAR Lazio respingeva il ricorso e i motivi aggiunti; la società proponeva appello, contestando anche la nullità della sentenza per omesso esame e per la riproduzione di parti di altre decisioni.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esclude la sospensione del giudizio in attesa dell’appello penale, in ragione dell’autonomia del giudizio amministrativo e dell’istruttoria del GSE. Richiamando l’art. 105 c.p.a. e la giurisprudenza dell’Adunanza Plenaria, esclude la nullità della sentenza: gli errori materiali lamentati e il riferimento alla disciplina fiscale di favore investono aspetti irrilevanti ai fini della decisione, mentre l’effetto devolutivo impone al giudice d’appello la diversa e corretta motivazione.
Nel merito la Corte ricostruisce la natura del potere del GSE. Prima della novella del 2020 si trattava di potere vincolato di decadenza, non soggetto ai presupposti dell’art. 21-nonies; dopo la modifica dell’art. 42, quei presupposti sono richiamati e va applicato anche il comma 2-bis, che consente l’annullamento oltre il termine in presenza di false rappresentazioni accertate. Non è richiesto il giudicato penale, potendo il GSE valutare autonomamente la falsità, come avvenuto nella specie. L’attesa della sentenza di primo grado, pur non dovuta, è espressione dei principi di collaborazione e buona fede; opera inoltre l’art. 23, comma 3, del d.lgs. n. 28/2011. L’interesse pubblico è in re ipsa.
Quanto alla gravità della violazione, l’allegato 1 al D.M. 31 gennaio 2014 include tra le violazioni rilevanti la presentazione di documenti falsi. La sottoscrizione apocrifa riguardava documentazione tecnica essenziale, così impedendo la verifica dei requisiti: non si tratta di vizio meramente formale. Il Collegio valorizza il sistema fondato sulle autodichiarazioni e l’autoresponsabilità del beneficiario.
Sul frazionamento, la Corte applica l’art. 12, comma 5, del D.M. 5 maggio 2011: due impianti dello stesso soggetto sulla medesima particella catastale si considerano unico impianto. È irrilevante la diversità dei POD o del regime di funzionamento; rileva l’unicità del titolo edilizio. Il divieto di artato frazionamento è declinazione del divieto di abuso del diritto e non richiede l’accertamento dell’elemento soggettivo.
Infine, sulla dedotta duplicazione dei titoli, la Corte conferma la soluzione del primo giudice: la restituzione è atto dovuto e la società dovrà restituire solo quanto effettivamente percepito e non già recuperato per lo stesso titolo; i giudizi contabile e risarcitorio hanno cause petendi differenti. La condanna alle spese di primo grado rientra nella discrezionalità del giudice; l’appello è respinto con compensazione delle spese.
Nota della Redazione
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