Delega dei poteri espropriativi e responsabilità solidale dell’ente delegante (Cons. Stato n. 3275 del 27.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
La delega dei poteri espropriativi ai sensi dell’art. 6, comma 8, del d.P.R. n. 327 del 2001 comporta la responsabilità solidale dell’ente delegante per i danni derivanti dall’occupazione di immobile sine titulo. Resta fermo il potere-dovere di vigilanza dell’amministrazione concedente sull’esercizio dei poteri pubblici da parte del concessionario, anche in presenza di un rapporto concessorio previsto per legge. Il giudice amministrativo, accertata l’illegittimità dell’occupazione, condanna in solido ente delegante e soggetto delegato alla relativa indennità. La liquidazione equitativa del danno ex art. 1226 c.c. ha natura sussidiaria e non sostitutiva: non supplisce al mancato assolvimento dell’onere della prova gravante, per il danno extracontrattuale, sull’attore ai sensi dell’art. 2697 c.c..
Il Fatto
La ricorrente, unica erede del proprietario di un fondo in provincia di Crotone, agisce avverso l’occupazione del terreno avviata nel 2008 dalla società delegata dall’ENAC all’esercizio del potere ablatorio per gli interventi infrastrutturali sull’aeroporto. La procedura non viene completata: il decreto di esproprio non è mai adottato e, decorso il termine quinquennale di efficacia della dichiarazione di pubblica utilità, l’occupazione prosegue senza titolo.
Il TAR Calabria accerta l’illegittimità dell’occupazione e condanna la società, nel frattempo fallita, alla restituzione del bene e all’indennità, salva la facoltà di adottare il provvedimento di acquisizione sanante ex art. 42-bis del d.P.R. n. 327 del 2001. Il giudice dichiara il difetto di giurisdizione sulle domande relative al periodo di occupazione legittima, respinge per difetto di prova il risarcimento per la porzione di fondo non occupata e non si pronuncia sull’ENAC. Da qui l’appello.
La Motivazione della Corte
Il Collegio riforma la sentenza sul punto centrale della legittimazione passiva dell’ente delegante. La delega conferita dall’ENAC alla società trova fondamento nell’art. 6, comma 8, del d.P.R. n. 327 del 2001 e comporta, secondo la giurisprudenza consolidata, la responsabilità in solido tra amministrazione committente e soggetto delegato per i danni derivanti dall’occupazione sine titulo. Anche in presenza di un rapporto concessorio resta fermo il potere-dovere di vigilanza dell’ente sull’esercizio dei poteri pubblici del concessionario. La sentenza è quindi riformata nella parte in cui non ha condannato in solido anche l’ENAC.
Quanto alla quantificazione, la Corte richiama la verificazione disposta con precedente ordinanza e ne condivide le conclusioni in ordine all’indennità per la porzione destinata a sedime aeroportuale, liquidata in euro 12.352,33, oltre interessi legali dal deposito fino al soddisfo. Muove dalle caratteristiche oggettive del terreno e dalla qualificazione come seminativo irriguo.
Diverso esito ha la domanda relativa alla porzione residua non espropriata. Il verificatore aveva calcolato un utile netto rivalutato di euro 319.244,55, comprensivo di interessi. Il Collegio non accede a tale conclusione per ragioni processuali: trattandosi di danno extracontrattuale, l’onere della prova dell’an e del quantum grava sull’attrice ai sensi dell’art. 2697 c.c., che non ha dimostrato né la coltivazione del terreno all’epoca dell’immissione in possesso, né la coltivazione alla data di inizio dell’occupazione illegittima, né la fruibilità dell’acqua del consorzio di bonifica. La prova non è raggiunta neppure in via presuntiva.
Il Collegio esclude il ricorso alla liquidazione equitativa ex art. 1226 c.c.: secondo la giurisprudenza di legittimità essa ha natura sussidiaria, presuppone un danno oggettivamente accertato e non può supplire alle carenze istruttorie della parte gravata dall’onere probatorio, richiamando Cass., Sez. III, ord. 28 luglio 2025, n. 21607. La domanda risarcitoria è pertanto respinta perché infondata.
Infine, il Collegio conferma la compensazione delle spese del primo grado per soccombenza reciproca e precisa che in capo alla società che attualmente detiene il bene resta la facoltà di valutarne l’acquisizione ex art. 42-bis, determinando le somme secondo i parametri di legge.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.