Inottemperanza alla sentenza del giudice del lavoro e poteri del commissario ad acta (TAR Lombardia n. 3276 del 20.11.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997, senza che l’amministrazione abbia effettuato alcun pagamento, integra l’inottemperanza al giudicato di condanna. L’amministrazione che non contesti l’an e il quantum del credito e non fornisca indicazioni sulla procedura non può opporre alcuna ragione di ineseguibilità. Il giudice amministrativo assegna un nuovo termine per l’integrale pagamento e nomina sin d’ora il commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia, con spese a carico dell’amministrazione inadempiente.
Il Fatto
Con la sentenza indicata in epigrafe il Giudice del Lavoro del Tribunale di Milano condannava il Ministero convenuto a riconoscere in favore della parte attrice il beneficio economico di euro 500,00 annui tramite la carta elettronica per la formazione del personale docente, ex art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015, per gli anni scolastici dal 2020/21 al 2021/22.
Il ricorrente espone che la sentenza, passata in giudicato, veniva notificata a mezzo PEC al Ministero, che la riceveva in data 8.9.2023, e che da allora decorreva il termine dilatorio di 120 giorni di cui all’art. 14 del d.l. n. 669/1996 senza che intervenisse alcun adempimento. Agisce quindi per l’ottemperanza, chiedendo l’ordine di erogazione della Carta Docente per l’importo di euro 1.000,00, la nomina di un commissario ad acta in caso di perdurante inadempimento e la condanna alle spese, da distrarre in favore del procuratore antistatario.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ritiene il ricorso fondato. Rispetto al titolo della cui ottemperanza si tratta, passato in giudicato e notificato ritualmente, è decorso il termine dilatorio di 120 giorni per il pagamento previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997.
La documentazione versata in atti e le dichiarazioni rese dalla parte ricorrente palesano che l’amministrazione non ha effettuato pagamenti neppure parziali. L’amministrazione resistente, costituita con memoria di stile, non ha formulato alcuna deduzione sul punto né fornito indicazioni sull’andamento della procedura. Il credito, quindi, non è contestato nell’an e nel quantum.
Ne consegue la declaratoria di inottemperanza del Ministero intimato, che non ha effettuato i pagamenti cui si riferisce il titolo. Al Ministero resistente viene assegnato il termine di 120 giorni dalla pubblicazione della sentenza per effettuare integralmente i pagamenti dovuti.
Per il caso di inutile decorso del termine, il Tribunale nomina sin d’ora commissario ad acta il Capo del Dipartimento affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con facoltà di delega a un dirigente o funzionario del medesimo Dipartimento. Il commissario, entro l’ulteriore termine di sessanta giorni dalla comunicazione dell’inottemperanza a cura di parte ricorrente, darà corso al pagamento compiendo tutti gli atti necessari, a carico e spese dell’amministrazione inadempiente, e invierà poi alla Sezione una relazione sugli adempimenti realizzati. Il compenso del commissario, posto a carico dell’amministrazione inadempiente, sarà determinato ai sensi del d.P.R. n. 115/2002.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in euro 1.000,00 oltre accessori, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario. Il Tribunale dispone inoltre l’oscuramento delle generalità del ricorrente ai sensi dell’art. 52 del d.lgs. n. 196/2003.
Nota della Redazione
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