Ottemperanza al capo sulla rifusione del contributo unificato al difensore antistatario (TAR Lombardia n. 3280 del 20.11.2024)
Principi di diritto (Massima)
In sede di ottemperanza il giudice amministrativo conosce dell’inottemperanza dell’amministrazione al capo della sentenza che ha condannato l’ente alla rifusione del contributo unificato in favore del difensore dichiaratosi antistatario, senza che venga in questione l’an o il quantum del tributo, già liquidato nella pronuncia ottemperanda. Resta pertanto estranea la giurisdizione del giudice tributario, che opera nella diversa ipotesi del controllo di legittimità delle cartelle esattoriali emesse in esito all’iscrizione a ruolo del contributo. Il capo della sentenza non impugnato nei termini acquisisce autorità di cosa giudicata e l’amministrazione è tenuta a eseguirlo, non potendo contestare in ottemperanza la misura liquidata. È esclusa la condanna ai sensi degli artt. 96, comma 3, c.p.c. e 26 c.p.a. in assenza di mala fede processuale.
Il Fatto
Il ricorrente, difensore dichiaratosi antistatario nel giudizio concluso dalla sentenza del TAR Lombardia, Milano, Sez. IV, n. 921 del 26 marzo 2024, pubblicata il 27 marzo 2024, ha agito per l’ottemperanza di quel provvedimento nella parte in cui l’INPS è stato condannato alla rifusione del contributo unificato. Il capo era rimasto inattuato: l’Istituto aveva corrisposto la minor somma di Euro 43,00 a fronte di Euro 325,00 versati all’atto dell’iscrizione a ruolo.
Il ricorrente ha chiesto la condanna dell’ente al pagamento dell’importo residuo, il risarcimento del danno ai sensi degli artt. 96, comma 3, c.p.c. e 26, c.p.a. e la nomina di un commissario ad acta. L’INPS si è costituito eccependo il difetto di giurisdizione in favore del giudice tributario e l’inammissibilità del ricorso, sostenendo che il contributo corretto fosse quello di Euro 43,00 in ragione della natura previdenziale della controversia definita dalla sentenza ottemperanda.
La Motivazione della Corte
Il Collegio delibа anzitutto l’eccezione di difetto di giurisdizione e la ritiene priva di pregio. Oggetto del ricorso è la parziale inottemperanza dell’amministrazione all’obbligo discendente dal dictum giudiziale, non l’an né il quantum del tributo, già compiutamente liquidato in sentenza. Il richiamo alla giurisprudenza invocata dalla difesa dell’Istituto — Cass. civ., Sez. Unite, n. 5994 del 2012 e n. 9840 del 2011 — non è pertinente, perché quelle pronunce hanno affermato la giurisdizione tributaria in relazione al diverso controllo di legittimità delle cartelle esattoriali.
Gli stessi rilievi consentono di disattendere l’eccezione di inammissibilità. Dalla lettura del ricorso emerge che il ricorrente intende ottenere l’esecuzione del capo rimasto inattuato, relativo alla condanna dell’INPS alla rifusione del contributo così come liquidato dal Tribunale. La tesi dell’ente, secondo cui il contributo dovuto sarebbe pari a Euro 43,00 perché il giudizio definito dalla sentenza ottemperanda andrebbe ricondotto alle controversie di previdenza e assistenza e non a quelle di pubblico impiego, non merita condivisione.
Nella pronuncia ottemperanda il TAR si è limitato a condannare l’INPS alla rifusione del contributo unificato, per tale dovendo intendersi — in assenza di diversa ed espressa statuizione — quello versato dal ricorrente all’atto dell’iscrizione a ruolo della causa. L’Istituto, ove avesse ritenuto errata quella statuizione, avrebbe dovuto censurarla con tempestiva impugnazione del relativo capo. In mancanza, quel capo ha acquisito autorità di cosa giudicata e deve essere eseguito.
Il ricorso è quindi accolto: l’INPS deve provvedere alla liquidazione della parte residua del contributo entro sessanta giorni dalla notifica. Per il caso di ulteriore inadempienza il Tribunale nomina sin d’ora quale commissario ad acta il Prefetto di Milano o un funzionario delegato, con ulteriore termine di sessanta giorni. È invece respinta la domanda risarcitoria, non ravvisandosi nella condotta dell’ente i connotati della mala fede processuale. Le spese seguono la soccombenza.
Nota della Redazione
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