Sopravvenuta carenza di interesse per ottenuto permesso di soggiorno (Cons. Stato n. 3290 del 28.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
La sopravvenuta carenza di interesse alla coltivazione dell’appello, dichiarata dall’appellante per avere ottenuto dall’amministrazione il provvedimento richiesto in via di fatto, determina l’improcedibilità del gravame. Il venir meno dell’interesse alla decisione priva il giudizio del suo oggetto e impedisce l’esame nel merito dei motivi proposti. La declaratoria di improcedibilità non presuppone una valutazione di fondatezza delle censure. Sulle spese il collegio provvede con la compensazione, in ragione dell’esito della controversia.
Il Fatto
Un cittadino straniero e il suo datore di lavoro avevano presentato istanza di emersione dal lavoro irregolare nel settore dell’assistenza domestica ai sensi dell’art. 103, comma 1, del d.l. n. 34/2020. Lo Sportello Unico per l’Immigrazione della Prefettura respingeva l’istanza, ritenendo insufficiente la capacità economica del datore di lavoro rispetto alla soglia fissata dall’art. 9, comma 2, del d.m. 27 maggio 2020 in 27.000,00 euro annui, parametrata al nucleo familiare inteso come famiglia anagrafica.
Gli istanti impugnavano il diniego davanti al TAR Veneto, sostenendo che il reddito complessivo del nucleo, integrato anche da quello del coniuge e dei parenti entro il secondo grado non conviventi, superasse la soglia. Il TAR respingeva il ricorso. Proponevano quindi appello, censurando il computo dei redditi, invocando l’art. 5, comma 11-bis, del d.lgs. n. 109/2012 in tema di permesso per attesa occupazione e contestando il riferimento all’anno 2019 anziché al 2020.
La Motivazione della Corte
Nelle more del giudizio il quadro cambia sul piano fattuale. Con memoria del 21 gennaio 2026 l’appellante dichiara di non avere più interesse al gravame, avendo ottenuto dall’amministrazione il permesso di soggiorno richiesto. La vicenda contenziosa perde così il suo presupposto: ciò che l’istante perseguiva è stato conseguito in via amministrativa.
Il collegio qualifica la fattispecie in termini di sopravvenuta carenza di interesse e ne trae la conseguenza processuale dell’improcedibilità dell’appello. Non si tratta di inammissibilità originaria né di rigetto nel merito: la domanda di tutela giurisdizionale diviene priva di utilità per la parte che l’ha proposta.
La decisione non esamina quindi le censure articolate nel gravame. Il tema del computo dei redditi dei familiari conviventi e non conviventi, così come quello della corretta annualità di riferimento e del permesso per attesa occupazione, resta estraneo al perimetro della pronuncia. Il Consiglio di Stato si limita a prendere atto dell’esito favorevole conseguito dall’appellante e a dichiarare l’improcedibilità.
Sul versante delle spese, il collegio dispone la compensazione, avuto riguardo all’esito complessivo della controversia. La sentenza è eseguita dall’autorità amministrativa e dispone l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi a tutela della parte interessata.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.