Demanio marittimo, preavviso di rigetto e ampliamento della concessione (TAR Sicilia n. 1726 del 29.05.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il preavviso di rigetto è dovuto ogni volta che l’amministrazione, a prescindere dal nomen impresso all’atto, respinga nel merito l’istanza di variazione in ampliamento di una concessione demaniale. L’art. 10-bis legge n. 241/1990 non è superabile, per i provvedimenti discrezionali, invocando la sanatoria processuale dell’art. 21-octies, dopo la modifica introdotta dall’art. 12 d.l. n. 76/2020. La variazione della concessione ha natura accessoria e dipendente rispetto al titolo originario e non può eccedere la scadenza di questo. Il sindacato del giudice sulla discrezionalità tecnica è pieno ma non sostitutivo. Gli avvisi di assegnazione di aree demaniali, atti a contenuto generale, non richiedono motivazione analitica.

Il Fatto

Il ricorrente, titolare di una concessione demaniale marittima nel porto di Catania, chiedeva all’Autorità di sistema portuale la sua variazione in ampliamento su due aree contigue, per installare un impianto di movimentazione delle imbarcazioni. L’amministrazione, in pendenza della procedura di rinnovo del titolo, dichiarava le istanze improcedibili. Sopravvenuto il rilascio di una nuova licenza demaniale, il ricorrente riproponeva la domanda di ampliamento, che veniva dichiarata inammissibile.

Contro tali atti, e poi contro l’affidamento dei lavori di demolizione di due edifici, il regolamento d’uso delle aree demaniali e l’avviso di assegnazione di un’area, il ricorrente proponeva ricorso e cinque ricorsi per motivi aggiunti, con domanda risarcitoria.

La Motivazione della Corte

In via preliminare, il Collegio rileva la tardività della memoria conclusiva dell’Avvocatura, depositata oltre le ore 12:00 dell’ultimo giorno utile. Richiamando il meccanismo dell’art. 52, comma 3, c.p.a., e il principio di Cons. Stato n. 958 del 2024, esclude che il termine a ritroso scaduto di sabato sia anticipato al venerdì.

Il ricorso introduttivo è improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse: la nuova istanza e il suo diniego hanno trasferito l’interesse del ricorrente, secondo il principio espresso da Cons. Stato n. 7913 del 2024, perché il provvedimento originario non è più lesivo.

Il primo e il secondo ricorso per motivi aggiunti sono accolti. Al di là del nomen iuris, l’atto impugnato sostanzialmente respinge l’istanza di ampliamento con plurime ragioni: si tratta di provvedimento discrezionale, per il quale l’omissione del preavviso non è sanabile. Il Collegio richiama la qualificazione sostanziale dell’atto amministrativo affermata dall’Adunanza Plenaria n. 3 del 2003 e da Cons. Stato n. 1718 del 2017. L’accoglimento assorbe le altre censure e impone l’annullamento, con riedizione del potere in sede procedimentale.

Il terzo ricorso è rigettato. La demolizione si fonda su una relazione tecnica che accerta, con prove sclerometriche, un degrado strutturale idoneo a giustificare l’intervento per la pubblica incolumità. La perizia di parte ha valore indiziario, secondo Cons. Stato n. 633 del 2020, e non intacca il giudizio di discrezionalità tecnica, insindacabile nel merito. Manca inoltre il nesso di illegittimità derivata con il diniego annullato.

Il quarto ricorso è infondato: l’art. 18 del regolamento, nel fissare una scadenza unitaria, è coerente con l’art. 24 Reg. cod. nav. e funzionale alla tutela della concorrenza; il d.m. n. 202/2022 non è pertinente. Il quinto ricorso è infondato: gli avvisi pubblici non richiedono motivazione analitica (richiamati Cons. Stato n. 10080 del 2023 e n. 7696 del 2020); la prequalifica del 2012 non vincola l’amministrazione; la destinazione è conforme al piano regolatore portuale e alla discrezionalità riconosciuta in materia (TAR Campania n. 3498 del 2024). Lo sviamento di potere non è provato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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