Annullamento in autotutela della cittadinanza per manipolazione informatica della pratica (Cons. Stato n. 3131 del 22.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
La manipolazione abusiva, da parte di un funzionario, del sistema informatico di gestione delle pratiche di cittadinanza, con alterazione dei dati e definizione favorevole dell’istanza in assenza della necessaria istruttoria, integra un vizio grave e insanabile di difetto di istruttoria, idoneo a giustificare l’avvio del procedimento di autotutela e l’annullamento d’ufficio del decreto concessorio ai sensi dell’art. 21-nonies della legge n. 241/1990. L’illecito ascrivibile esclusivamente al funzionario non esclude in astratto la configurabilità di un affidamento giuridicamente rilevante in capo al privato in buona fede, ma tale affidamento riceve tutela solo se meritevole di protezione all’esito del bilanciamento con l’interesse pubblico concreto e prevalente. La condotta irregolare del funzionario non ha efficacia sanante e non consente di far discendere effetti favorevoli per il privato da una violazione procedimentale che incide su presupposti essenziali di legittimità dell’azione amministrativa.

Il Fatto

Un cittadino del Bangladesh ha ottenuto nel gennaio 2016 la cittadinanza italiana ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f), della legge 5 febbraio 1992, n. 91. Con decreto del Presidente della Repubblica del 12 settembre 2022 l’Amministrazione ha annullato in autotutela quel provvedimento, richiamando un procedimento penale pendente volto ad accertare la definizione favorevole di numerose istanze di cittadinanza malgrado la presenza di gravi elementi ostativi.

Nel decreto si dava conto anche di un giudizio stralciato, definito con sentenza passata in giudicato, con cui una dipendente della Direzione Centrale per la cittadinanza era stata condannata per i reati di cui agli artt. 615-ter e 615-quater cod. pen. per avere abusivamente alterato l’istruttoria informatica di numerose pratiche dietro corresponsione di vantaggi economici. Secondo l’Amministrazione, la pratica dell’interessato era affetta da assoluta carenza istruttoria, non suscettibile di sanatoria. Il TAR Lazio, con la sentenza n. 16/2024, ha respinto il ricorso; di qui l’appello.

La Motivazione della Corte

Il Consiglio di Stato ricostruisce la vicenda come autotutela su un decreto concessorio emanato all’esito di una condotta illecita accertata in sede penale, consistita in un accordo criminoso tra una dipendente dell’Amministrazione e soggetti terzi. La funzionaria si era introdotta nel sistema informatico alterandone i dati e consentendo la definizione favorevole di istanze prive della necessaria istruttoria, in particolare quanto al requisito del bollo e del versamento del bollettino postale, e con tempi ridotti rispetto all’iter procedimentale ordinario.

L’appellante contestava il difetto di istruttoria e di motivazione, sostenendo che il primo giudice non avesse verificato l’insussistenza dei requisiti e il concreto collegamento tra la propria pratica e i fatti penalmente rilevanti. Il motivo è infondato: la manipolazione abusiva della pratica integra un vizio grave e insanabile di difetto di istruttoria, e i rilievi in appello non scalfiscono il nesso tra la genesi del provvedimento di concessione e la fattispecie criminosa accertata. La Corte richiama il proprio orientamento (Cons. Stato, sez. III, n. 5508 del 2023).

Depone nello stesso senso la circostanza, pacifica tra le parti, che la pratica sia stata formalmente trattata da figure apicali dell’ufficio competenti, attraverso valutazioni articolate su più livelli: ciò esclude che il vizio istruttorio possa ricondursi all’intervento di soggetti privi di poteri decisori. Il nominativo dell’appellante risulta inoltre incluso nell’elenco delle irregolarità trasmesso alla Procura della Repubblica.

Quanto all’affidamento, la Corte ribadisce che l’illecito imputabile al solo funzionario non esclude in astratto la configurabilità di un affidamento rilevante in capo al privato in buona fede. Perché riceva tutela, però, esso deve risultare meritevole di protezione in concreto, all’esito del bilanciamento con l’interesse pubblico. Nel caso di specie l’Amministrazione ha puntualmente individuato e congruamente motivato un interesse pubblico concreto e prevalente, tale da rendere recessivo l’interesse del privato alla conservazione degli effetti dell’atto, neppure la dedotta buona fede vale a conferire efficacia sanante alla condotta irregolare. L’affidamento invocato non è quindi idoneo a prevalere sull’esigenza di ripristino della legalità violata. L’appello è respinto, con integrale conferma della sentenza impugnata e compensazione delle spese in ragione della peculiarità della fattispecie e della rilevanza delle questioni, incidenti su diritti fondamentali.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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