Rinnovo permesso di soggiorno e pericolosità sociale: bilanciamento e onere motivazionale (Cons. Stato n. 3266 del 27.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di rinnovo del permesso di soggiorno, dopo la declaratoria di illegittimità costituzionale dell’art. 4, comma 3, d.lg. n. 286/1998, l’Amministrazione non può ritenere automaticamente ostativa la condanna per il reato di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990, ma deve valutare in concreto la pericolosità sociale dello straniero, operando il bilanciamento tra la tipologia del reato, la condizione familiare e lavorativa e le esigenze di tutela della sicurezza pubblica. In tale giudizio rientrano legittimamente gli episodi successivi, anche non definiti da sentenza irrevocabile o conclusi con assoluzione per insussistenza del fatto quanto alla cessione ma con accertamento del possesso, che rivelino una reiterazione delle condotte. I legami familiari non costituiscono un diritto tiranno e possono essere ritenuti recessivi rispetto alla sicurezza pubblica. Non è violato l’art. 10-bis della legge n. 241/1990 quando l’Amministrazione dia conto delle ragioni del dissenso e l’interessato non indichi gli elementi nuovi che avrebbe potuto rappresentare.
Il Fatto
Il ricorrente, straniero presente in Italia, ha impugnato davanti al TAR Emilia Romagna il provvedimento con cui il Questore ha negato il rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro autonomo. Il diniego si fondava sulla ritenuta pericolosità sociale, desunta da precedenti in materia di stupefacenti e da una denuncia ex art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309/1990, elementi considerati prevalenti rispetto ai legami familiari sul territorio.
Il ricorrente ha dedotto la violazione dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990 e vizi di difetto di istruttoria e di motivazione, rilevando che la condanna del 2018 non era definitiva e che non era stato considerato l’inserimento socio-economico e familiare. Il TAR ha respinto il ricorso, ritenendo comprovata la pericolosità alla luce dei comportamenti successivi. Lo straniero ha appellato la decisione, riproponendo le censure già respinte.
La Motivazione della Corte
Il Consiglio di Stato muove dalla sentenza della Corte costituzionale n. 88/2023, che ha dichiarato illegittimo l’art. 4, comma 3, d.lg. n. 286/1998 nella parte in cui richiamava tutti i reati inerenti agli stupefacenti, rendendo automaticamente ostativa la fattispecie di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990. Ne deriva l’obbligo per l’Amministrazione di valutare in concreto la pericolosità, con bilanciamento degli interessi e adeguata motivazione, secondo l’insegnamento di Cons. Stato Sez. III n. 9667 del 2023.
Nel caso concreto la Corte ritiene che tale valutazione sia stata legittimamente eseguita. Gli elementi ostativi valorizzati dalla Questura sono tre: la condanna del 2018 per il reato di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990, con pena sospesa e reato poi estinto; una segnalazione del 2016, sfociata in assoluzione per insussistenza del fatto quanto alla cessione, ma con accertamento del possesso di cocaina; una denuncia del 2021 per detenzione di venti confezioni di cocaina, seguita da avviso di conclusioni delle indagini preliminari.
La Corte distingue l’episodio più risalente, cui si applica l’insegnamento della Corte costituzionale n. 88/2023, dai successivi, legittimamente inseriti nel giudizio di pericolosità e ritenuti espressivi di una pervicace inosservanza delle regole di civile convivenza e di allarme sociale. L’estinzione del primo reato, l’assoluzione sul secondo e la mancata definizione del terzo giudizio non elidono, sul piano storico, la contiguità con ambienti di spaccio e rendono verosimile che lo straniero tragga sostentamento da attività illecite, pur in presenza dei requisiti reddituali.
Quanto ai legami familiari, la Corte rileva che l’Amministrazione li ha considerati, ma li ha ritenuti recessivi rispetto alle esigenze di sicurezza pubblica. Il rispetto della vita familiare non è aprioristicamente prevalente né configura un diritto tiranno, diversamente la formazione di una famiglia in Italia diventerebbe uno scudo per la permanenza (Cons. Stato Sez. III n. 2654 del 2018, n. 3204 del 2020, n. 6700 del 2018).
Infine, la censura sull’art. 10-bis della legge n. 241/1990 è infondata: l’Amministrazione ha esposto le ragioni del proprio dissenso e l’appellante non ha chiarito quali fatti nuovi avrebbe potuto rappresentare. L’appello è quindi respinto, con compensazione delle spese in ragione della peculiare natura delle questioni trattate.
Nota della Redazione
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