Ricorso inammissibile se il RUE sopravvenuto non è impugnato (TAR Emilia-Romagna n. 329 del 07.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso proposto avverso il diniego di valutazione preventiva edilizia diviene improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse quando, nelle more del giudizio, lo strumento urbanistico richiamato a fondamento del diniego sia stato sostituito da una nuova disciplina che regoli autonomamente la medesima materia, senza che il ricorrente abbia proposto motivi aggiunti per impugnarla. Non è sufficiente invocare la diretta applicazione della norma statale né l’astratta possibilità di agire in via risarcitoria, in difetto di prova della fondatezza della pretesa sostanziale alla luce delle nuove disposizioni. La parte che intenda conservare l’interesse alla decisione deve dimostrare che, secondo la disciplina sopravvenuta, l’intervento richiesto sarebbe ammissibile.
Il Fatto
La società ricorrente chiedeva al Comune la valutazione preventiva per la ricostruzione di due immobili di antica origine, già demoliti in seguito a un titolo edilizio del 1972 e a successive ordinanze di rimessione in pristino, ritenendo l’intervento riconducibile alla nozione di ristrutturazione edilizia introdotta dal D.L. n. 69/2013. L’Amministrazione preannunciava il rigetto rilevando che la consistenza dei fabbricati non risultava accertabile secondo l’art. 21 del RUE, poiché la Carta Territoriale Comunale rappresentava un manufatto abusivo e non l’edificio originario.
La società impugnava il diniego e, in via subordinata, gli artt. 21 e 59 del RUE. Nel corso del giudizio il Comune eccepiva l’improcedibilità del ricorso per l’intervenuta sostituzione del RUE con il nuovo RE del 2021, che aveva ridisciplinato la valutazione preventiva senza essere impugnato.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva che il diniego impugnato richiamava espressamente i motivi ostativi già esposti nella comunicazione ex art. 10-bis della legge n. 241/1990, tra cui le disposizioni del RUE poi impugnate in via subordinata. Tali norme risultavano quindi rilevanti ai fini della decisione e correttamente censurate.
Sopravvenuto il nuovo RE del 2021, che ha sostituito il precedente strumento e dettato una disciplina autonoma della valutazione preventiva e della documentazione necessaria, la ricorrente avrebbe dovuto proporre motivi aggiunti per impugnarlo, oppure dimostrare che, secondo la nuova disciplina, l’intervento sarebbe oggi ammissibile, con conseguente permanenza dell’interesse.
Non convince la difesa basata sulla diretta applicazione dell’art. 3 del d.P.R. n. 380/2001. Il diniego richiamava infatti i motivi ostativi già formulati in sede procedimentale, comprensivi delle disposizioni urbanistiche, che non possono essere considerate estranee al provvedimento.
Il richiamo alla sentenza del Consiglio di Stato n. 10955 del 2023 è giudicato inconferente: in quel caso la nuova disciplina era rimasta inalterata nella parte di interesse, mentre qui il Comune ha allegato una regolazione autonoma e parzialmente diversa. Irrilevante è anche l’astratta possibilità di agire in via risarcitoria, mancando la prova della fondatezza della pretesa sostanziale e risultando peraltro pendente altro giudizio sulla nuova istanza di permesso di costruire.
Il ricorso è pertanto dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, con compensazione integrale delle spese per la novità della fattispecie.
Nota della Redazione
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