Osservazione salme: il potere sindacale di deroga richiede l’evento eccezionale (TAR Lombardia n. 301 del 07.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il potere del Sindaco di disporre, in deroga, l’utilizzo di spazi per l’osservazione delle salme presso strutture sanitarie o sociosanitarie e case funerarie presuppone la contestuale ricorrenza di motivi di interesse pubblico e di eventi eccezionali. La congiunzione “e” contenuta nell’art. 11, comma 3, del regolamento regionale n. 4/2022 impone la compresenza di entrambi i presupposti, non la loro alternatività. L’assenza, sul territorio comunale, di strutture adibite a obitorio o a deposito mortuario costituisce circostanza ordinaria e non integra l’evento eccezionale richiesto dalla norma. Il provvedimento sindacale che ometta di dare conto di un accadimento materiale di rara verificazione è illegittimo per difetto di presupposto.
Il Fatto
Le imprese ricorrenti operano nel settore delle onoranze funebri e sono titolari, nella provincia di Brescia, di strutture per il deposito e l’osservazione delle salme. Appreso che la camera mortuaria di una fondazione locale era stata messa a disposizione per l’osservazione di persone decedute in abitazione, segnalavano all’ente gestore, all’ATS e al Comune il contrasto con la disciplina regionale, chiedendo la cessazione del servizio.
L’ATS confermava che l’uso della camera mortuaria dovesse restare circoscritto ai decessi avvenuti nella struttura, salva la facoltà del Sindaco ai sensi dell’art. 11, comma 3, del regolamento regionale. Il Sindaco adottava quindi un decreto che, invocando motivi di interesse pubblico, disponeva l’utilizzo degli spazi della fondazione per l’osservazione delle salme su richiesta dei cittadini, rilevando che il Comune non deteneva alcuna struttura idonea e che l’unica dotata dei requisiti tecnico-sanitari era l’obitorio della fondazione. Le imprese impugnavano il provvedimento davanti al TAR, deducendo violazione della disciplina regionale ed eccesso di potere.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esamina anzitutto l’eccezione di inammissibilità per carenza di interesse. Richiamando la nozione di condizioni dell’azione e il principio secondo cui la verifica va condotta sulla base degli elementi desumibili dal ricorso, e non dell’effettivo accertamento della lesione, il Tribunale ritiene l’eccezione infondata. Le ricorrenti hanno allegato di essere titolari di strutture nel settore e hanno precisato il pregiudizio derivante dallo sviamento di clientela conseguente alla disponibilità di un servizio concorrenziale.
Il pregiudizio emerge dalla complessiva lettura dell’atto introduttivo ed è confermato dalla vicinanza delle sedi e unità locali al territorio comunale, oltre che dall’esecuzione di servizi funebri nel Comune interessato. Affermata la legittimazione e l’interesse, il Collegio passa al merito.
La questione centrale riguarda l’interpretazione dell’art. 11 del regolamento regionale n. 4/2022. Il primo comma individua i luoghi in cui può svolgersi l’osservazione delle salme, ammettendo la camera mortuaria della struttura sanitaria solo se il decesso è avvenuto al suo interno. Il terzo comma prevede la deroga per motivi di interesse pubblico e in caso di eventi eccezionali.
Il tenore letterale della disposizione, che utilizza la congiunzione “e”, è chiaro nell’esigere la contestuale ricorrenza di entrambi i presupposti. Il riferimento alle case funerarie, luoghi privati di cui l’autorità non può disporre se non in presenza di entrambe le condizioni, conferma questa lettura.
Nel caso concreto il provvedimento omette di dare conto di alcun evento eccezionale. La circostanza che il Comune non disponga di strutture adibite a obitorio o deposito mortuario è evidentemente ordinaria e non integra il requisito normativo, che richiede accadimenti materiali di rara verificazione rispetto all’id quod plerumque accidit. L’amministrazione deve semmai attivarsi per reperire tali spazi, anche mediante convenzionamenti. Assorbito il secondo profilo di censura, il ricorso è accolto e il decreto sindacale annullato, con condanna del Comune alle spese.
Nota della Redazione
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