Rigetto RVC è verifica del GSE non esercizio di autotutela (Cons. Stato n. 1773 del 05.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il Gestore dei Servizi Energetici, quale soggetto deputato all’erogazione di incentivi pubblici, conserva in ogni fase del procedimento il potere di verifica e controllo circa la spettanza degli stessi e può censurare e rigettare anche la singola Richiesta di Verifica e Certificazione. Il provvedimento che nega una RVC fondandosi su nuove risultanze istruttorie, e non sulla mera rivalutazione di elementi già noti, costituisce esercizio di tale potere di verifica e non di autotutela, con la conseguenza che non operano i requisiti di forma, tempo e motivazione rafforzata previsti dall’art. 21-nonies della legge n. 241/1990. L’accertamento che l’intervento abbia iniziato a generare risparmi prima della presentazione della proposta di progetto contrasta con il carattere addizionale degli interventi ammessi al meccanismo dei certificati bianchi.
Il Fatto
Il titolare di un’impresa individuale operante nel settore dell’efficienza energetica presentava al GSE una proposta di progetto e programma di misura per un intervento di relamping presso lo stabilimento di una società, nell’ambito del meccanismo dei certificati bianchi. Presentava quindi una prima RVC, accolta, e ulteriori richieste, la seconda delle quali veniva rigettata con provvedimento del 16 dicembre 2020, sul rilievo che il progetto non era conforme all’art. 6, comma 2, del D.M. 28 dicembre 2012, che limita l’accesso al meccanismo ai progetti ancora da realizzarsi o in corso di realizzazione.
Il ricorrente impugnava dinanzi al TAR Lazio il rigetto e il presupposto preavviso, deducendo la regolare produzione dei risparmi solo a seguito del collaudo, la violazione del legittimo affidamento e il difetto di motivazione rafforzata. Il Tribunale accoglieva il ricorso, qualificando l’atto come esercizio del potere di autotutela e compensando le spese. Il GSE interponeva appello.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta la questione centrale: stabilire se l’iniziativa del Gestore sia ascrivibile all’autotutela o costituisca esplicazione del potere di verifica circa l’effettiva sussistenza dei presupposti del beneficio. La risposta dipende dalla natura dell’istruttoria posta a base del diniego.
Il provvedimento impugnato si fonda su un accertamento specifico, avvalorato dalle fatture di installazione delle lampade, secondo cui l’intervento era stato ultimato o aveva iniziato a generare risparmi in data anteriore alla presentazione della proposta, ovvero il 24 marzo 2015. Si tratta, osserva la Sezione, di nuove risultanze istruttorie e non della mera rivalutazione di elementi già noti al momento dell’emissione della RVC.
Da qui l’inapplicabilità al caso del precedente invocato dall’appellato, la sentenza n. 3264 del 16 aprile 2025, che subordina alla motivazione rafforzata e ai presupposti dell’art. 21-nonies della legge n. 241/1990 il riesame dei medesimi elementi non indotto da successive emersioni. Nel caso concreto l’istruttoria aveva fatto emergere circostanze nuove, non adeguatamente contraddette dalla difesa dell’appellato.
Il Collegio ribadisce quindi l’orientamento espresso con la sentenza n. 5028 dell’11 giugno 2025: il GSE mantiene in ogni fase il potere di verifica e controllo circa la spettanza degli incentivi. Né vale obiettare che l’approvazione della proposta e della prima richiesta precluda il rigetto delle successive, poiché l’oggetto di approvazione era unicamente la prima RVC, mentre le due richieste seguenti erano state a loro volta rigettate e i relativi ricorsi dichiarati perenti.
La Sezione valorizza infine il dato istruttorio delle 1361 ore lavorate necessarie, delle quali 501, pari al 37%, svolte prima del 24 marzo 2015: circostanza eloquente, non contestata, che denota la produzione di risparmi in data anteriore all’attivazione e confligge con le esigenze sottese al beneficio. Gli interventi incentivabili sono, infatti, quelli concretamente aggiuntivi, anche sul piano economico, rispetto a quelli che si sarebbero realizzati in assenza dell’incentivazione. L’appello è pertanto accolto, con reiezione del ricorso di primo grado e compensazione delle spese del doppio grado.
Nota della Redazione
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