Circuito chiuso e soccorso istruttorio sull’errore materiale nel codice del dispositivo (TAR Liguria n. 361 del 07.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il requisito tecnico del circuito chiuso dei deflussori per la somministrazione di farmaci chemioterapici, previsto a pena di esclusione dalla lex specialis, sussiste quando il sistema impedisce scambi di liquidi e vapori con l’esterno per tutte le fasi di attivazione, connessione e funzionamento ordinario. La momentanea apertura del circuito nelle sole ipotesi eccezionali di spurgo di una bolla d’aria non fa venir meno tale caratteristica, purché siano attivate le misure di protezione previste dalla normativa di settore. L’errata indicazione del codice commerciale del dispositivo nella dichiarazione di conformità del produttore costituisce errore materiale rettificabile mediante soccorso istruttorio, ove riconoscibile con l’ordinaria diligenza e senza modifiche al contenuto sostanziale dell’offerta. La legittimità dell’azione della stazione appaltante va valutata nel perseguimento del risultato utile, non sotto un profilo meramente formalistico.

Il Fatto

La Regione Liguria ha indetto una procedura aperta per la fornitura in service di sistemi per infusione destinati agli enti sanitari regionali. Il lotto 6, relativo alle pompe volumetriche per chemioterapia e ai connessi deflussori, è stato aggiudicato alla controinteressata con decreto dirigenziale del 25.10.2024.

La ricorrente, collocatasi al secondo posto in graduatoria, ha impugnato l’aggiudicazione deducendo l’omessa esclusione della controinteressata per difetto dei requisiti tecnici di minima e, con motivi aggiunti, per asserita incompatibilità dei deflussori con la pompa infusionale offerta. Ha chiesto anche il risarcimento del danno.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha anzitutto dichiarato inammissibile la produzione documentale tardiva della controinteressata, precisando di non tenerne conto. Ha poi ritenuto di poter prescindere dalle eccezioni di irricevibilità, decidendo nel merito.

Sul primo motivo, il Tribunale ha verificato la conformità del sistema offerto alla prescrizione del circuito chiuso. Ha osservato che la scheda di prodotto descrive il set come dotato di valvole speciali antireflusso e che il capitolato richiede la presenza di valvole a circuito chiuso per ogni via di accesso. Il modello di gara ha confermato la dotazione integrale delle valvole. L’unica eccezione si verifica nella situazione eccezionale di formazione di una bolla d’aria non eliminabile, circostanza che può richiedere la disconnessione del paziente.

Il Collegio ha rilevato che la medesima perdita minima di farmaco si produce anche nel sistema offerto dalla ricorrente, il cui manuale operativo prevede la fuoriuscita di una quantità residua e la disconnessione dal paziente in caso di allarme. Ne ha tratto che la natura chiusa del circuito permane, con piena corrispondenza ai requisiti della lex specialis.

Sul secondo profilo, relativo alla compatibilità dei deflussori ambrati, la Regione aveva accertato che la dichiarazione di conformità conteneva un errore materiale nel codice commerciale: uno zero in più rispetto al codice corretto, verificato tramite la banca dati del Ministero della Salute. Il Tribunale ha qualificato l’errore come lapsus calami non incidente sul contenuto sostanziale dell’offerta, riconoscibile con l’ordinaria diligenza e rettificabile mediante soccorso istruttorio, richiamando la nozione di risultato utile e il precedente TAR Liguria, Sez. I, n. 863 del 2023.

Quanto ai motivi aggiunti, il Collegio ha escluso che la dichiarazione del produttore resa nel 2023 in altra gara potesse inficiare quella del 2022, riferendosi a un appalto diverso di cui non erano note le prescrizioni. La pompa offerta era inoltre in modalità “open”, compatibile con deflussori di altri produttori, come confermato dalle prove pratiche della commissione in composizione integrata. Il rigetto della domanda impugnatoria ha comportato il rigetto di quella risarcitoria per difetto del presupposto. Ricorso e motivi aggiunti sono stati respinti, con condanna della ricorrente alle spese di giudizio.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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