Nessun effetto riflesso del giudicato sull’amministratore in favore della società sanzionata (TAR Lombardia n. 2372 del 05.09.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il giudicato formatosi sull’opposizione proposta dall’amministratore avverso la sanzione amministrativa non spiega effetti riflessi in favore della società destinataria di autonoma sanzione ai sensi dell’art. 187-quinquies T.U.F. quando la società non sia stata parte di quel giudizio di cognizione. Il giudice dell’ottemperanza può scrutinare gli effetti del giudicato senza invadere il merito del giudice ordinario, rientrando tale questione nella sua giurisdizione. A fronte di giudicati contrastanti prevale, nei confronti della società, quello scaturente dal giudizio cui essa ha partecipato. Il difetto di legittimazione passiva della Consob va escluso, essendo la stessa l’autorità che ha inflitto la sanzione e destinataria della pronuncia di cui si chiede l’ottemperanza.

Il Fatto

Con delibera n. 21420 del 25 giugno 2020 la Consob ha irrogato ai due amministratori di una società, per gli illeciti di insider trading e tipping, sanzioni complessivamente pari a euro 310.000. La medesima delibera ha applicato alla società una sanzione di pari importo ai sensi dell’art. 187-quinquies T.U.F., che impone all’ente di versare una somma pari alla sanzione irrogata per gli illeciti commessi nel suo interesse o a suo vantaggio dagli amministratori.

L’opposizione di uno degli amministratori si è conclusa con la sentenza della Corte d’Appello di Milano n. 1940/2022, che ha annullato la sanzione per il tipping e ridotto l’importo dovuto; in quella parte la pronuncia è passata in giudicato. L’opposizione della società si è invece conclusa con la sentenza della Corte di Cassazione n. 1624/2024, che ha confermato nei suoi confronti la sanzione di euro 310.000. La società ha quindi impugnato le note con cui la Consob le ha chiesto l’intero importo, invocando l’effetto espansivo del giudicato milanese e chiedendo, in subordine, la restituzione della somma versata e la nomina di un commissario ad acta.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta anzitutto l’eccezione di difetto di giurisdizione del giudice amministrativo. La resistente sosteneva che il TAR non potesse pronunciarsi sui pretesi effetti espansivi delle sentenze del giudice ordinario. L’eccezione è infondata: nel giudizio di ottemperanza è preclusa l’integrazione della regola concreta enunciata dal giudice ordinario, ma qui la società non chiede alcuna integrazione, essendo pacifico l’annullamento della sanzione per tipping inflitta all’amministratore. La questione è di natura processuale e attiene agli effetti del giudicato, materia che spetta proprio al giudice dell’ottemperanza.

Anche l’eccezione di difetto di legittimazione passiva della Consob è respinta. La circostanza che le somme saranno incamerate dal Ministero non muta il dato che la sanzione è stata inflitta dalla Consob e che la sentenza di cui si chiede l’ottemperanza è stata emessa nei suoi confronti.

Nel merito, la Corte richiama l’art. 2909 cod. civ., secondo cui il giudicato fa stato tra le parti, i loro eredi e aventi causa, e le limitate eccezioni ammesse dalla giurisprudenza. Per le sentenze del giudice amministrativo il giudicato produce effetti riflessi solo in caso di provvedimento a contenuto inscindibile (Consiglio di Stato sez. IV, 9 novembre 2019, n. 7675; T.A.R. Campania Napoli, sez. VIII, 13 giugno 2023, n. 3601). Per le sentenze del giudice civile gli effetti riflessi sui terzi operano quando questi siano titolari di una situazione dipendente o subordinata a quella definita nel processo, sempreché non siano titolari di un rapporto autonomo (Cassazione civile, sez. III, 11 maggio 2021, n. 12433).

Il Collegio ritiene di poter prescindere dalla qualificazione del rapporto, poiché nel caso concreto difetta comunque un accertamento oggettivo di verità riferibile alla società. Le statuizioni della sentenza milanese contrastano con quelle della Cassazione n. 1624/2024, che ha confermato l’intera sanzione a carico della società, e con quelle della Corte d’Appello di Torino n. 203/2022, che ha confermato la responsabilità solidale della società per le sanzioni degli amministratori. A fronte di giudicati contrastanti deve applicarsi, nei confronti della società, quello scaturente dal giudizio cui essa è stata parte, nel quale andava definita la questione della rilevanza delle statuizioni milanesi sul perimetro della sua responsabilità.

Mancano pertanto i presupposti per riconoscere effetti riflessi del giudicato sul terzo estraneo al giudizio di cognizione. Il ricorso è respinto, con compensazione delle spese in ragione della complessità delle questioni.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

Altre sentenze sull'art. 187-quinquies TUF

Tutte le 3 sentenze sull'art. 187-quinquies TUF

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *