Estinzione del giudizio per rinuncia e accettazione della controparte (TAR Puglia n. 329 del 03.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
La rinuncia agli atti del giudizio, ritualmente notificata e depositata dalla parte ricorrente, determina l’estinzione del processo quando l’amministrazione resistente l’abbia accettata, anche in ragione dell’accordo transattivo intervenuto tra le parti. L’estinzione consegue ai sensi degli artt. 35, comma secondo, lett. c) e 84 c.p.a. e opera anche rispetto ai motivi aggiunti che abbiano ampliato ilthemadibattito originario. La compensazione delle spese può essere disposta in ragione delle dichiarazioni espresse dalle parti in causa. Il giudice amministrativo, accertata la sopravvenuta cessazione della materia del contendere per effetto della concorde evoluzione del rapporto, si limita a dichiarare l’estinzione senza scrutinare nel merito i motivi dedotti.
Il Fatto
La società ricorrente ha impugnato davanti al TAR Puglia una serie di provvedimenti adottati dall’A.S.L. di Taranto in materia di riequilibrio contrattuale, revisione del corrispettivo e proroghe del contratto di global-service. In particolare, con il ricorso introduttivo e due successivi ricorsi per motivi aggiunti, ha contestato il collegamento imposto dall’amministrazione tra la partita degli extracosti del vettore gas e la restituzione delle accise, nonché il diniego della revisione prezzi secondo la formula concordata nel verbale del 23 agosto 2022.
Nel corso del giudizio, all’esito di una transazione intervenuta tra le parti, la ricorrente ha depositato l’8 aprile 2024 una dichiarazione di rinuncia al ricorso e ai motivi aggiunti, previamente notificata il 13 marzo 2024, con contestuale richiesta di compensazione delle spese. L’amministrazione resistente ha accettato la rinuncia con nota depositata il 10 aprile 2024, aderendo anche alla richiesta di compensazione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha rilevato che la società ricorrente ha dichiarato di rinunciare agli atti del giudizio, anche per come ampliato dai successivi motivi aggiunti, con atto sottoscritto anche personalmente dal legale rappresentante e depositato in Segreteria. L’amministrazione ha accettato la rinuncia in ragione dell’accordo transattivo intervenuto.
Su queste basi il Tribunale ha applicato il combinato disposto degli artt. 35, comma secondo, lett. c) e 84 c.p.a., dichiarando l’estinzione del giudizio per intervenuta rinuncia al ricorso e ai motivi aggiunti proposti in corso di causa. La decisione si fonda sull’incontro delle volontà delle parti, senza alcuno scrutinio nel merito delle censure originariamente dedotte.
Quanto alle spese, il Collegio ha disposto la compensazione integrale, valorizzando le dichiarazioni espresse in tal senso dalle parti in causa, coerenti con l’esito transattivo della controversia. La sentenza è stata quindi dichiarata esecutiva dall’Autorità amministrativa ai sensi di rito.
Nota della Redazione
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