Carta del docente: ottemperanza al giudicato e termine dilatorio di 120 giorni (TAR Liguria n. 236 del 03.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per ottemperanza al giudicato amministrativo è ammissibile solo se il titolo esecutivo è stato previamente notificato all’Amministrazione debitrice e se è decorso il termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996 per l’adempimento spontaneo. Accertato l’inadempimento non contestato né superato da alcuna attività esecutiva, il giudice ordina all’Amministrazione di dare esecuzione al dictum giudiziale nel termine fissato e nomina, per il caso di ulteriore inottemperanza, il commissario ad acta. Alla condanna consegue quella al pagamento della somma prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., commisurata agli interessi legali sull’importo del giudicato.

Il Fatto

La ricorrente agisce con ricorso ex art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. per l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Giudice del lavoro n. 339/2023, che aveva condannato il Ministero dell’istruzione e del merito ad assegnarle la carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, ex art. 1, comma 121, l. n. 107/2015, per sei anni scolastici, per un importo complessivo di € 3.000,00 oltre accessori.

La ricorrente chiede inoltre la condanna dell’Amministrazione alla penalità di mora e la nomina di un commissario ad acta. Costituitasi l’Amministrazione, il Tribunale ha segnalato alle parti, ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a., la possibile inammissibilità del ricorso per difetto di preventiva notifica del titolo e di concessione del termine dilatorio. Solo in data 26 gennaio 2025 la ricorrente ha prodotto i messaggi di notifica a mezzo p.e.c.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta anzitutto la questione processuale rilevata d’ufficio: l’ammissibilità del giudizio di ottemperanza in relazione alla notifica del titolo esecutivo e al decorso del termine dilatorio di centoventi giorni. La verifica attiene ai presupposti del ricorso e non al merito.

Sul punto il Tribunale rileva che è stata prodotta l’attestazione del passaggio in giudicato della sentenza da ottemperare e, seppure in via liminare, la prova che il procedimento è stato promosso nel rispetto del termine dilatorio previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996. La questione di inammissibilità è pertanto superata.

Nel merito, il Collegio constata che l’Amministrazione non contesta il lamentato inadempimento né risulta che abbia provveduto a dare esecuzione in parte qua alla sentenza del giudice ordinario. Ne consegue l’ordine di Ottemperanza: il Ministero deve rilasciare la carta elettronica del docente, accreditandovi la somma di € 3.000,00 oltre accessori, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione o dalla notificazione della sentenza.

Per il caso di ulteriore inottemperanza, il Tribunale nomina commissario ad acta il Direttore Generale per le risorse umane e finanziarie del Ministero, con facoltà di delega a un dirigente della stessa Direzione Generale, che provvederà entro i trenta giorni successivi.

È accolta anche la domanda di condanna al pagamento della somma ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., determinata nella misura degli interessi legali sull’importo complessivo del giudicato, con dies a quo il sessantesimo giorno dalla comunicazione o notificazione della sentenza e dies ad quem il giorno dell’esecuzione o, in difetto, quello dell’insediamento del commissario. Le spese di lite sono compensate in ragione della condotta processuale della ricorrente, causa di appesantimento dell’istruttoria e di protrazione del giudizio.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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