Il D.A.SPO. presuppone il fatto previsto dall’art. 6-ter l. n. 401/1989 (TAR Toscana n. 327 del 03.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il divieto di accesso ai luoghi ove si svolgono manifestazioni sportive (D.A.SPO.) può essere adottato quando il soggetto sia stato denunciato per una delle fattispecie delittuose elencate nell’art. 6, primo comma, l. n. 401/1989, tra cui quella dell’art. 6-ter della medesima legge. Il possesso, all’interno dell’impianto sportivo, di artifici pirotecnici integra il reato richiamato e costituisce presupposto autonomo del provvedimento, senza necessità di condotte violente ulteriori. Il legislatore ha arretrato la soglia di pericolo ritenuta necessaria per l’adozione della misura, in funzione di prevenzione del turbamento dell’ordine pubblico. Il requisito della pericolosità specifica è quindi soddisfatto dal fatto previsto dalla norma incriminatrice richiamata. Il ricorso che non alleghi profili di attualità dell’interesse è improcedibile per sopravvenuto difetto d’interesse quando il provvedimento abbia esaurito i propri effetti.

Il Fatto

In occasione di un incontro di calcio disputatosi nel maggio 2022, al momento dei controlli all’accesso allo stadio il ricorrente viene trovato in possesso di artifici pirotecnici custoditi nello zaino: razzi, fumogeni, fuochi per soccorso in mare e una batteria pirica. Il Questore della Provincia di Grosseto adotta nei suoi confronti il provvedimento di divieto di accesso ai luoghi ove si svolgono competizioni di calcio, per la durata di due anni dalla notifica.

Il ricorrente impugna l’atto davanti al TAR Toscana, deducendo la violazione dell’art. 6 l. n. 401/1989 e il difetto di presupposto: non avrebbe preso parte ad episodi di violenza e il provvedimento sarebbe derivato solo dalla denuncia per il reato dell’art. 6-ter. Lamenta inoltre difetto di motivazione, carenza di istruttoria e sproporzione della misura, anche nella durata. Il Ministero dell’Interno si costituisce chiedendo il rigetto. La domanda cautelare è respinta con ordinanza dell’8 settembre 2022. All’udienza pubblica del 27 febbraio 2025 l’Avvocatura eccepisce la sopravvenuta improcedibilità per esaurimento degli effetti del provvedimento.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta anzitutto l’eccezione processuale. Il provvedimento ha ormai esaurito la propria efficacia e il ricorrente non ha segnalato alcun profilo di attualità dell’interesse. Il ricorso è pertanto improcedibile per sopravvenuto difetto d’interesse.

Il TAR esamina comunque il merito, confermando le ragioni già espresse in sede cautelare. Il ricorrente non considera che il possesso di un artificio pirotecnico costituisce reato ex art. 6-ter l. n. 401/1989, norma richiamata dall’art. 6 della stessa legge. La condizione di procedibilità della denuncia per quella fattispecie è dunque sufficiente a legittimare il D.A.SPO.

Il percorso argomentativo si fonda sulla ratio della disciplina: prevenire il turbamento dell’ordine pubblico e assicurare il sereno e sicuro svolgimento delle manifestazioni sportive. Per questo il legislatore ha arretrato la soglia del pericolo al verificarsi della condizione di procedibilità della denuncia per uno dei delitti elencati nell’art. 6, primo comma, tra cui rientra l’art. 6-ter.

Il fatto che il ricorrente si fosse presentato allo stadio con uno zaino pieno di materiale vietato è elemento sintomatico della volontà di farne uso una volta raggiunti gli spalti, con azione pericolosa per la sicurezza pubblica evitata grazie all’attività di prevenzione. Il provvedimento si giustifica perché, per la legge, il possesso di artifici pirotecnici è equiparato, ai fini della pericolosità specifica inibita dai D.A.SPO., alle condotte violente.

Il ricorso è dichiarato improcedibile, con compensazione delle spese in ragione della natura formale della costituzione della difesa erariale.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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