Sanatoria edilizia, nuova istanza e improcedibilità del ricorso avverso il primo diniego (TAR Lombardia n. 2941 del 29.10.2024)
Principi di diritto (Massima)
In presenza di una nuova istanza di permesso di costruire in sanatoria, dichiaratamente sostitutiva della precedente e definita con silenzio rigetto autonomamente impugnato, il ricorso avverso il primo diniego è improcedibile per difetto di interesse: l’eventuale accoglimento non inciderebbe sulla condizione edilizia dell’immobile, ormai disciplinata dal secondo rigetto. La domanda di sanatoria ex art. 36 d.P.R. n. 380/2001, in caso di comproprietà, deve essere sottoscritta da tutti i proprietari, salvo un pactum fiduciae tra il richiedente e gli altri comproprietari, da escludersi quando questi ultimi si costituiscano in giudizio contestando la domanda. Il Comune non è tenuto a riqualificare d’ufficio l’istanza come proposta dal responsabile dell’abuso se il richiedente si è qualificato espressamente come proprietario.
Il Fatto
Il ricorrente, comproprietario con la sorella di un immobile nel Comune di Seregno, presenta il 20 dicembre 2019 un’istanza di sanatoria per opere di ristrutturazione e ampliamento eseguite senza titolo nel 2016. Con nota del 5 ottobre 2020 il Comune respinge l’istanza perché non sottoscritta anche dalla comproprietaria.
Il ricorrente impugna il diniego davanti al TAR Lombardia, deducendo l’insussistenza dell’obbligo di firma congiunta e la propria qualificabilità come responsabile dell’abuso. Il Comune eccepisce l’improcedibilità: nelle more il ricorrente ha presentato una nuova istanza di sanatoria, sostitutiva della precedente, parimenti priva della firma della sorella, sulla quale si è formato il silenzio rigetto, impugnato con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica. Si costituisce anche la controinteressata, chiedendo la reiezione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esamina prioritariamente l’eccezione di improcedibilità e la ritiene fondata. La nuova domanda del 16 novembre 2021, dichiaratamente sostitutiva, è stata definita con silenzio rigetto e autonomamente impugnata. Ne deriva che anche un eventuale accoglimento del ricorso introduttivo lascerebbe la condizione edilizia dell’immobile disciplinata dal secondo rigetto, con difetto di interesse alla decisione.
Sul merito della domanda risarcitoria, che impone la verifica della legittimità dell’atto, il Tribunale rileva l’infondatezza delle censure. In caso di comproprietà è necessaria la sottoscrizione dell’istanza ex art. 36 d.P.R. n. 380/2001 da parte di tutti i proprietari, come affermato dal TAR Lombardia, Brescia, Sez. II, n. 519 del 2024, salvo un pactum fiduciae tra richiedente e comproprietari.
Nel caso concreto il patto deve escludersi con certezza, stante la costituzione della sorella e le sue difese contrarie, coerentemente con Cons. Stato, Sez. VI, n. 316 del 2015 e Cons. Stato, Sez. VI, n. 4755 del 2020.
Il Collegio respinge poi la tesi della qualificazione come responsabile dell’abuso. Il ricorrente si è dichiarato proprietario nella sezione del modello dedicata alla titolarità dell’intervento, specificando di non avere titolarità esclusiva ma di disporre dell’assenso dei terzi titolari, senza mai qualificarsi come responsabile. L’operato della p.a. è pertanto legittimo sotto ogni profilo.
La domanda risarcitoria è respinta perché infondata, per la piena legittimità dell’atto, e comunque perché articolata in modo del tutto indeterminato. Il ricorso è dichiarato improcedibile quanto all’annullamento e infondato quanto al risarcimento; le spese sono compensate in ragione della peculiarità della questione.
Nota della Redazione
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