Quote latte, l’inoppugnabilità del prelievo prevale sul contrasto eurounitario (TAR Lombardia n. 32 del 20.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il contrasto di un provvedimento amministrativo nazionale con il diritto dell’Unione europea integra un vizio di illegittimità e non di nullità, posto che l’art. 21-septies della legge n. 241/1990 configura in numero chiuso le ipotesi di nullità. Ne deriva che l’atto di accertamento del prelievo supplementare non impugnato nel termine di decadenza diviene inoppugnabile, e la sopravvenienza di sentenze della Corte di giustizia che ne accertino l’incompatibilità eurounitaria non consente di rimetterlo in discussione in sede di impugnazione dell’intimazione di pagamento. Il principio di certezza del diritto osta a che rapporti esauriti siano indefinitamente riesaminati; resta salvo il potere di autotutela doverosa dell’amministrazione su specifica istanza dell’interessato. Il prelievo supplementare non è debito periodico, con la conseguenza che si applica la prescrizione decennale.

Il Fatto

Un’azienda agricola produttrice di latte vaccino, assoggettata al regime europeo delle quote latte, impugna davanti al TAR Lombardia l’intimazione di pagamento con cui AGEA, nel febbraio 2022, le chiede € 442.546,19 a titolo di prelievo supplementare, interessi e oneri di riscossione per l’annata 2005/2006. L’intimazione richiama la cartella di pagamento notificata nel dicembre 2008.

La ricorrente deduce la prescrizione del credito, l’illegittimità della normativa nazionale in contrasto con il diritto dell’Unione, l’incertezza dei dati sulla produzione nazionale e la mancata detrazione delle compensazioni PAC, oltre al difetto di motivazione sul calcolo degli interessi. AGEA e ADER si costituiscono e resistono.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale dichiara anzitutto inammissibili le censure che investono l’an e il quantum delle imputazioni di prelievo. L’atto impugnato non è il provvedimento di accertamento, ma l’intimazione di pagamento, che appartiene alla fase esecutiva della riscossione. Le contestazioni relative alla campagna 2005/2006 risultano coperte dal giudicato formatosi con la perenzione del ricorso proposto davanti al TAR Lazio, confermata in sede di opposizione.

La sopravvenienza delle sentenze della Corte di giustizia che hanno accertato l’incompatibilità eurounitaria della disciplina italiana non riapre il giudizio. Richiamando Cons. Stato n. 7609 del 2023, il Collegio ribadisce che il contrasto con il diritto europeo è motivo di annullabilità per violazione di legge, non di nullità, con il duplice effetto dell’onere di impugnazione nel termine di decadenza e dell’obbligo per l’amministrazione di dare corso all’atto, salva l’autotutela. La certezza del diritto, principio generale dell’ordinamento unionale, impedisce che rapporti esauriti siano continuamente rimessi in discussione per effetto di pronunce sopravvenute.

Quanto all’ordinanza del GIP di Roma richiamata dalla ricorrente, il Tribunale esclude che le indagini sulla attendibilità dei dati possano scardinare il sistema delle quote: secondo l’orientamento consolidato del Consiglio di Stato, esse non sono sufficienti a spostare sull’amministrazione l’onere di provare la veridicità dei dati utilizzati.

L’eccezione di prescrizione è infondata. Il prelievo non costituisce debito da pagarsi periodicamente, ma misura patrimoniale imposta a tutela del sistema delle quote, soggetta a prescrizione decennale; la stessa durata vale per gli interessi, geneticamente collegati all’obbligazione principale. Il termine va computato tenendo conto dei periodi di sospensione legale e degli effetti interruttivi. La notificazione della comunicazione di prelievo e della cartella ha interrotto la prescrizione, che è rimasta sospesa per la pendenza del giudizio e è stata ulteriormente interrotta dall’intimazione del luglio 2009.

Le residue censure sono infondate: la documentazione di AGEA dimostra la contabilizzazione dei recuperi PAC, mentre l’intimazione è sufficientemente motivata quanto agli interessi, determinati secondo regole di legge e analiticamente esposti. Il ricorso è respinto, con compensazione delle spese di lite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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