Accesso agli atti e interesse differenziato senza prova del nesso strumentale (TAR Toscana n. 1118 del 07.10.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di accesso agli atti il richiedente non è tenuto a dimostrare uno stretto nesso di strumentalità fra il documento richiesto e una controversia giudiziale in corso ove l’amministrazione non abbia dedotto esigenze di riservatezza di terzi ostative all’ostensione. In tal caso la domanda va vagliata secondo la regola ordinaria dell’art. 25, comma 2, della legge n. 241/1990, che richiede la sola titolarità di un interesse differenziato e qualificato. Tale posizione legittimante può essere finalizzata alla tutela di situazioni giuridiche soggettive, anche in funzione di controversie future o potenziali. L’accesso difensivo, con il suo aggravio motivazionale, opera solo quando si tratti di superare profili di riservatezza di terzi inerenti il documento.

Il Fatto

Il ricorrente, conduttore di un immobile locato in un comune toscano, ha chiesto l’accesso al verbale redatto dalla polizia municipale in occasione di un’ispezione igienico-sanitaria. A fondamento dell’istanza aveva rappresentato la presenza di muffa nei locali e le contestazioni insorte con il locatore, che aveva trattenuto la cauzione a seguito del recesso.

Una prima istanza è stata respinta perché ritenuta troppo generica. Il conduttore ha quindi formulato una nuova domanda, producendo la lettera del proprio legale alla proprietaria. L’amministrazione ha aperto una nuova istruttoria e ha nuovamente negato l’accesso, ravvisando l’assenza del nesso di strumentalità fra documento ed esigenze difensive. Il ricorrente ha impugnato questo secondo diniego davanti al TAR.

La Motivazione della Corte

Il Comune ha eccepito in via preliminare l’inammissibilità del ricorso per essere il provvedimento impugnato meramente confermativo del primo diniego. Il Collegio ha respinto l’eccezione: l’amministrazione non si è limitata a richiamare l’atto precedente, ma ha aperto una nuova istruttoria e valutato documentazione ulteriore. Il secondo provvedimento ha dunque natura provvedimentale autonoma.

Nel merito il TAR ha ritenuto il ricorso fondato, escludendo che nella specie ricorressero gli estremi dell’accesso difensivo. Muovendo da Consiglio di Stato sez. IV n. 10277 del 2022, il Collegio ha chiarito che la motivazione specifica sulle esigenze difensive è necessaria solo quando occorra superare profili di riservatezza di terzi sul documento richiesto.

Poiché il Comune non ha indicato alcun elemento attinente alla privacy della controinteressata, la domanda va esaminata secondo le regole ordinarie sull’onere motivazionale del richiedente, stabilite dall’art. 25, comma 2, della legge n. 241/1990. Richiamando Consiglio di Stato sez. VI n. 1343 del 2021, il TAR ha affermato che la posizione legittimante può consistere anche in un mero interesse differenziato e qualificato, finalizzato alla tutela di situazioni giuridiche soggettive in funzione di controversie anche solo future o potenziali.

La presenza di muffa nell’unità locata e le vicende del contratto hanno radicato in capo al ricorrente una situazione differenziata e uno specifico interesse ad acquisire i verbali degli accertamenti sanitari compiuti dalla pubblica autorità, senza necessità di provare lo stretto nesso strumentale con una difesa giudiziale. Il ricorso è stato accolto, con annullamento del diniego, ordine di ostensione e condanna del Comune alle spese, liquidate in 3.500 euro oltre accessori, con rimborso del contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *