Variante urbanistica e osservazioni dei privati: motivazione attenuata e disparità di trattamento (TAR Marche n. 33 del 20.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’avviso pubblico con cui il Comune inviti i privati a segnalare proposte di modifica del P.R.G. non altera l’iter procedimentale della variante disegnato dalla legge regionale, né fa sorgere in capo ai richiedenti alcuna pretesa all’accoglimento o all’adozione di una motivazione analitica. Le segnalazioni conservano funzione meramente collaborativa e il loro esito è controdedotto mediante lo strumento delle osservazioni, la cui reiezione trova giustificazione nella relazione generale di accompagnamento e nelle finalità della variante. L’onere motivazionale rafforzato presuppone una variante puntuale, un peggioramento della destinazione previgente e una posizione qualificata del proprietario. Il vizio di disparità di trattamento in materia di pianificazione non è configurabile in assenza di identità dello stato dei luoghi e della disciplina urbanistica previgente.
Il Fatto
Una società, proprietaria di due particelle contigue, propone al Comune, a seguito di avviso pubblico del 4 giugno 2014, la modifica della destinazione urbanistica dei terreni. Per il primo lotto la richiesta è di adeguamento cartografico, essendo l’area già edificabile per effetto di una variante S.U.A.P. e del relativo titolo edilizio; per il secondo, classificato zona agricola, la richiesta è di accorpamento all’area produttiva.
Il Comune adotta la variante al P.R.G. respingendo le istanze; l’osservazione presentata viene respinta e la variante è poi approvata definitivamente. La società impugna gli atti davanti al TAR Marche, deducendo eccesso di potere, difetto di motivazione, violazione dei principi di imparzialità e trasparenza e disparità di trattamento rispetto ad altre istanze accolte.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale respinge ricorso e motivi aggiunti. In via preliminare esclude che i proprietari delle altre aree menzionate siano controinteressati: la ricorrente non contesta la destinazione impressa a quei lotti, ma pretende la stessa destinazione per i propri. Una domanda limitata all’annullamento delle attribuzioni altrui sarebbe inammissibile per difetto di interesse, prospettando un vantaggio meramente emulativo.
Nel merito, il Collegio condivide l’impostazione della difesa comunale. L’avviso pubblico del 2014 mirava solo a consentire la retrocessione a zona agricola di aree edificabili non sfruttate, senza modificare l’iter ordinario della variante. Il Comune non aveva quindi alcun obbligo di motivare l’accoglimento o il rigetto delle segnalazioni, ben potendo i privati presentare formali osservazioni in sede di adozione. Le ragioni delle esclusioni erano desumibili dalla relazione generale, che ha respinto le istanze implicanti incremento delle aree edificabili e consumo di suolo inedificato.
La variante non è puntuale: riguarda l’intero territorio e non peggiora la destinazione dei lotti. Per il primo terreno la disciplina previgente derivava da una variante S.U.A.P., con indici edificatori ridotti e parametri puntuali, in funzione della delocalizzazione dello stabilimento storico. L’accoglimento avrebbe comportato un sensibile incremento degli indici edificatori, da applicare all’intera superficie, in contrasto con le finalità della variante. Non era nemmeno necessario l’adeguamento cartografico, non avendo mai il Comune negato l’edificabilità del lotto.
Quanto al secondo terreno, agricolo, il Collegio ravvisa un sicuro incremento volumetrico e consumo di suolo vergine, fondandosi l’istanza su una mera aspettativa di fatto. La disparità di trattamento è esclusa: i casi asseritamente analoghi riguardano aree a vocazione produttiva consolidata, mentre la destinazione produttiva del primo lotto era stata impressa per esigenze peculiari e irripetibili. Le spese seguono la soccombenza.
Nota della Redazione
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