Cambio del cognome della cittadina straniera naturalizzata e riesame dell’identità personale (TAR Emilia-Romagna n. 337 del 13.05.2024)

Principi di diritto (Massima)
La richiesta di modifica del cognome presentata dopo il riconoscimento della cittadinanza italiana ricade nella disciplina generale di cui all’art. 89 d.P.R. n. 396/2000, non nella procedura di attribuzione del “nome d’origine”. Il prefetto esercita un potere discrezionale che può essere attivato solo in presenza di situazioni oggettivamente rilevanti e di motivazioni significative, idonee a superare l’interesse pubblico alla certezza e stabilità del nome. Il mero disagio derivante dall’uso consolidato del cognome maritale nella documentazione non integra la lesione dell’identità personale richiesta dalla giurisprudenza. Il rigetto è legittimo quando il richiedente non dimostri i presupposti per il riconoscimento del cognome coniugale in sede di naturalizzazione e abbia prestato acquiescenza al decreto di riconoscimento della cittadinanza.

Il Fatto

La ricorrente, cittadina albanese, aveva contratto matrimonio in Albania assumendo il cognome del marito. Con quel cognome aveva sempre documentato la propria identità in Italia. Ottenuta la cittadinanza italiana, le venne attribuito il cognome paterno da nubile, secondo la normativa italiana. Rassicurata in sede di giuramento sulla possibilità di ottenere successivamente la modifica, non propose reclamo al decreto di riconoscimento.

Presentò quindi istanza di modifica del cognome per riassumere quello coniugale. Dopo tre anni e un sollecito, il Prefetto di Rimini respinse la richiesta. La ricorrente impugnò il provvedimento deducendo la violazione degli artt. 84 e segg. d.P.R. n. 396/2000 e dei trattati internazionali, valorizzando l’identità acquisita nel tempo. L’amministrazione eccepì l’applicazione della normativa sul cognome da nubile e la tardività dell’istanza. L’istanza cautelare fu rigettata per carenza di periculum in mora.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale opera una chiarificazione preliminare dell’oggetto del giudizio. La ricorrente non censura il decreto di attribuzione della cittadinanza, ma il provvedimento che ha negato la sostituzione del cognome. La distinzione è determinante, perché rispetto al cognome da attribuire alla straniera coniugata all’atto della naturalizzazione è legittima l’interpretazione ministeriale della circolare n. 462 del 18 gennaio 2019, fondata sull’atto di nascita estero come unica prova dell’identità.

Poiché la ricorrente ha prestato acquiescenza al decreto di riconoscimento, la sua istanza successiva è assoggettata alla disciplina del cambio di cognome per qualsiasi cittadino italiano. La norma di riferimento è l’art. 89 d.P.R. n. 396/2000, come modificato dal d.P.R. n. 54/2012, che richiede l’esposizione delle ragioni a fondamento della richiesta.

Il Collegio richiama l’orientamento maggioritario: l’ordinamento è pervaso da un favor per la certezza e la stabilità del nome, segno identificativo dell’individuo, ma il nome è anche espressione dell’identità personale. Il prefetto deve quindi bilanciare le esigenze pubblicistiche e l’interesse della persona, secondo Cons. St., sez. I, parere n. 1094 dell’8 giugno 2020, richiamato tramite TAR Liguria, sentenza n. 201/2023. Il potere discrezionale muta a seconda del contenuto della richiesta: solo nei casi di cognome ridicolo, vergognoso o rivelante l’origine l’autorità ha un potere-dovere di modifica; negli altri casi occorrono motivazioni pregnanti (Cons. St., sez. III, n. 6462 del 2019; Cons. St., sez. I, parere n. 2814 del 2012).

Nel caso concreto manca quella lesione dell’identità personale e familiare posta dalla giurisprudenza a fondamento della modifica. L’unica ragione addotta è l’onerosità documentale derivante dall’uso del cognome del coniuge. Non è allegato alcun danno psicologico né alcuna rottura dei legami con la famiglia di origine. Non risulta dimostrata la rinuncia alla cittadinanza albanese, con la conseguente disponibilità di un passaporto recante il cognome coniugale. Il Collegio osserva che una minore rigidità sarebbe ipotizzabile se fosse provato che il cognome del marito poteva essere riconosciuto in sede di naturalizzazione; ma l’atto di nascita esibito non reca alcuna postilla di cambiamento e lo Stato di provenienza consente l’annotazione.

Il ricorso è quindi respinto. Le spese sono compensate in ragione della natura interpretativa della questione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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