Abitabilità e vincolo cimiteriale: nessun affidamento sulla costruzione contra legem (C.G.A.R.S. n. 333 del 13.05.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il vincolo cimiteriale di cui all’art. 338, comma 1, r.d. n. 1265/1934 configura un regime di inedificabilità assoluta che si impone di per sé, con efficacia diretta, a prescindere dal recepimento negli strumenti urbanistici e dalla condotta dell’amministrazione. La sua sussistenza impedisce la formazione del provvedimento tacito di assenso sull’istanza di concessione in sanatoria ai sensi della legge n. 47/1985. Il certificato di abitabilità-agibilità non è oggetto di rilascio automatico, ma presuppone la verifica delle condizioni di sicurezza, igiene e salubrità e della conformità dell’opera al progetto presentato, secondo l’art. 24 del d.P.R. n. 380/2001. Non è ravvisabile alcun legittimo affidamento in capo a chi ha costruito contra legem, né rileva l’epoca di apposizione del vincolo rispetto alla domanda di sanatoria.
Il Fatto
Gli appellanti avevano acquistato nel 1992 un appartamento con garage inserito in un complesso edilizio realizzato dal costruttore in forza di licenza edilizia n. 106 dell’11 settembre 1973, con ultimazione dei lavori nel 1982. Nel marzo 2020 chiedevano al Comune il rilascio del certificato di abitabilità-agibilità. L’istanza era respinta con provvedimento dell’aprile 2020, motivato sul presupposto che il rilascio fosse subordinato alla preventiva concessione edilizia in sanatoria.
Il TAR Sicilia, Sezione staccata di Catania, respingeva il ricorso, escludendo la possibilità di rilascio provvisorio della certificazione. Gli originari ricorrenti proponevano appello, deducendo la lesione del principio del legittimo affidamento, l’erroneità della motivazione in ordine alla pendenza della sanatoria del 1986 e del 1995, la riconducibilità causale della situazione all’amministrazione e l’illegittimità della condotta comunale nella definizione del procedimento di sanatoria.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge l’istanza di sospensione necessaria ex art. 295 c.p.c. per la pendenza di un ricorso straordinario. Rileva che il provvedimento impugnato è motivato in relazione alla mancata formazione del titolo tacito sulla richiesta di sanatoria del 1986 dell’impresa costruttrice, e non sul diniego oggetto del ricorso straordinario, sopravvenuto ai fatti di causa. La stessa appellante aveva precisato tale distinzione nel secondo motivo.
Nel merito, il C.G.A.R.S. esclude la sostanziale automaticità del rilascio del certificato di agibilità. Questo certifica le condizioni di sicurezza, igiene, salubrità e risparmio energetico, valutate secondo la normativa vigente e i criteri dell’art. 24 del d.P.R. n. 380/2001, che impone la conformità dell’opera al progetto. Nel caso concreto, la documentazione in atti evidenzia un’originaria realizzazione in siti diversi da quelli progettuali, da cui la necessità della sanatoria.
Il Collegio richiama il consolidato orientamento sul vincolo cimiteriale, confermato dalla sentenza del Consiglio di Stato n. 8067/2023: esso integra una limitazione legale della proprietà a carattere assoluto, non consente l’allocazione di edifici incompatibili e si impone indipendentemente dal recepimento urbanistico. La sua esistenza impedisce la formazione del provvedimento tacito di assenso sulla concessione in sanatoria.
Quanto al primo motivo, non può ravvisarsi legittimo affidamento in relazione a una costruzione realizzata contra legem, in coerenza con Cons. Stato, Ad. Plen., n. 9/2017 e C.G.A.R.S. n. 17/2023. La conoscenza della problematica risulta dall’azione civile del 2011, né gli interessati hanno attivato gli strumenti di tutela verso il venditore. Non soccorre l’annullamento della delibera consiliare del 1972, poiché la non sanabilità deriva dall’originaria difformità rispetto al progetto.
Il secondo motivo è infondato, essendo il diniego necessariamente motivato sul vincolo cimiteriale. Il quarto motivo non merita esame, riferendosi a intenzioni dell’agire pubblico smentite dal sopravvenuto diniego. L’appello è quindi respinto, con conferma della sentenza appellata e compensazione delle spese per la particolarità della fattispecie.
Nota della Redazione
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