Verifica di anomalia facoltativa e limiti del sindacato giudiziale sull’offerta (TAR Lombardia n. 337 del 26.04.2024)
Principi di diritto (Massima)
La clausola della lex specialis che riserva al RUP la facoltà di sottoporre a verifica l’offerta apparsa anormalmente bassa sulla base di elementi specifici, inclusi i costi della manodopera, non contrasta con l’art. 110 d.lgs. n. 36/2023, che consente alla stazione appaltante di individuare criteri quantitativi e di attivare la verifica in presenza di indici sintomatici. Il giudice amministrativo non può accertare in via sostitutiva l’incongruità dell’offerta quando l’amministrazione non abbia svolto la verifica: ove la mancata attivazione sia illegittima, deve rimettere all’amministrazione il compimento dell’attività omessa, ai sensi dell’art. 34, comma 2, cod. proc. amm. Il sindacato sulla scelta di non procedere è ammesso solo per manifesta illogicità o irragionevolezza, ovvero quando emerga una chiara incongruità dell’offerta idonea a travolgerne l’attendibilità complessiva. Il giudizio di attendibilità ha contenuto globale e sintetico e non può risolversi nella parcellizzazione delle singole voci di costo.
Il Fatto
Il Comune di Torbole Casaglia ha avviato, tramite la Centrale Unica di Committenza, una procedura aperta per l’affidamento quinquennale del servizio di igiene urbana, con criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Hanno partecipato due concorrenti. All’esito, la Commissione ha collocato al primo posto la controinteressata con punti 98,47, davanti alla ricorrente con punti 89,168, demandando al RUP la verifica di congruità ai sensi dell’art. 110, comma 1, d.lgs. n. 36/2023 e la verifica di equivalenza delle tutele ex art. 11, comma 4.
La stazione appaltante ha quindi aggiudicato in via definitiva e disposto l’esecuzione anticipata del servizio. La seconda classificata ha impugnato l’aggiudicazione e gli atti di gara, deducendo l’inattendibilità dell’offerta economica sotto il profilo del costo della manodopera per i servizi migliorativi, la violazione delle prescrizioni minime in materia di spazzamento meccanizzato e migliorie alla raccolta porta a porta, nonché l’illegittimità dell’affidamento anticipato. Ha chiesto la declaratoria di inefficacia del contratto e, in subordine, il risarcimento del danno. Con motivi aggiunti ha impugnato la nota del RUP e il parere ivi richiamato in tema di verifica dei costi della manodopera.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esamina anzitutto la censura relativa alla clausola del disciplinare che riserva al RUP la facoltà di verificare l’offerta apparsa anormalmente bassa quando le offerte ammesse siano inferiori a tre o non vi siano offerte anormalmente basse secondo il criterio quantitativo. La doglianza è infondata: la clausola non si pone in contrasto con l’art. 110 d.lgs. n. 36/2023, che consente di individuare elementi specifici ai fini della valutazione e di attivare la verifica in presenza di indici sintomatici.
Le censure volte a ottenere l’esclusione dell’aggiudicataria mediante l’accertamento in giudizio dell’anomalia sono invece inammissibili. Il giudice non può sostituirsi all’amministrazione: qualora la mancata verifica sia illegittima, deve rimettersi alla stazione appaltante il compimento dell’attività omessa, come affermato da Cons. Stato n. 6773/2023 in coerenza con l’art. 34, comma 2, cod. proc. amm.
Le doglianze sulla mancata attivazione della verifica c.d. facoltativa sono ammissibili ma infondate. Il giudizio di attendibilità ha contenuto globale e sintetico e non può risolversi in una parcellizzazione delle singole voci di costo né in una caccia all’errore (Cons. Stato n. 9182/2023). La scelta resta rimessa al prudente apprezzamento della stazione appaltante, sindacabile solo per manifesta illogicità o quando emerga una chiara incongruità dell’offerta, idonea a renderla economicamente non plausibile (Cons. Stato n. 1774/2024).
Nel caso concreto gli elementi addotti dalla ricorrente non dimostrano l’inaffidabilità complessiva. I costi della manodopera dell’aggiudicataria risultano superiori alla stima della stazione appaltante e di poco inferiori a quelli della ricorrente, che aveva ottenuto un punteggio tecnico maggiore. La verifica dei costi e dei minimi salariali è stata svolta sulla base del contratto applicato, del costo orario e delle ore previste, senza che la ricorrente abbia provato l’applicazione di trattamenti inferiori ai minimi.
Quanto alle prescrizioni del capitolato sullo spazzamento meccanizzato, la lettura della relazione tecnica conferma l’impiego di quattro addetti e l’indicazione di due operatori per veicolo; la specificazione di marca e modello del mezzo non era richiesta. Le censure sulle migliorie alla raccolta porta a porta attingono valutazioni di discrezionalità tecnica della Commissione, insindacabili salvo irragionevolezza o travisamento dei fatti (Cons. Stato n. 1261/2023). Infine, l’esecuzione anticipata trova giustificazione nella continuità del servizio pubblico essenziale e nel pericolo per l’igiene e la salute pubblica ai sensi dell’art. 17, commi 8 e 9, d.lgs. n. 36/2023. Ricorso e motivi aggiunti sono respinti, con condanna della ricorrente alle spese.
Nota della Redazione
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