Giudizio di compatibilità paesaggistica su impatto migliorativo di linea elettrica esistente (TAR Lombardia n. 338 del 26.04.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di compatibilità paesaggistica avente ad oggetto la sostituzione di una linea elettrica preesistente, già autorizzata, la valutazione non va compiuta come se si trattasse della costruzione ex novo di un impianto in area integra. Il confronto corretto è tra l’impatto della linea esistente e quello della linea risultante dall’intervento, dovendosi verificare se la sostituzione determini un miglioramento o un peggioramento dei valori tutelati. È pertanto illegittimo il diniego che imponga l’interramento della linea sul presupposto del suo maggior pregio paesaggistico, senza considerare che l’opera progettata riduce il numero dei sostegni e non altera il tracciato. L’art. 146 del d.lgs. n. 42/2004 non configura l’interramento come soluzione obbligatoria, ma come opzione da valutare caso per caso, secondo i criteri del PPR.

Il Fatto

La società ricorrente, che esercita l’attività di distribuzione di energia elettrica, ha chiesto al Comune competente l’autorizzazione paesaggistica per la manutenzione straordinaria di una linea aerea esistente. L’intervento prevedeva la sostituzione del cavo nudo con cavo isolato sul medesimo tracciato, con riduzione dei sostegni da undici a sette e parziale interramento ove possibile.

La Commissione per il paesaggio della Comunità Montana ha sospeso la pratica chiedendo un progetto integralmente interrato lungo la viabilità e la rimozione della linea sostituita. Dopo la trasmissione degli atti alla Soprintendenza, disposta in via cautelare dal TAR, l’ente ha adottato il diniego di autorizzazione. La ricorrente ha impugnato la sospensione con ricorso principale e il diniego e il parere negativo con motivi aggiunti.

La Motivazione della Corte

Il collegio dichiara improcedibile il ricorso principale per sopravvenuta carenza di interesse: la sospensione è stata superata dal provvedimento espresso di diniego, che ha richiamato il parere della Commissione. Quanto a quest’ultimo, si tratta di atto endoprocedimentale non autonomamente lesivo.

Respinta l’eccezione di improcedibilità dei motivi aggiunti, il TAR rileva che la questione del silenzio-assenso della Soprintendenza sul parere tardivo può essere superata. Sia nell’orientamento che esclude l’applicazione dell’art. 17 bis della legge n. 241/1990, sia in quello opposto, la ricorrente non aveva l’onere di impugnare autonomamente un parere vincolante, che non ha valenza provvedimentale.

Nel merito, il nucleo del decidere è la ricostruzione del giudizio paesaggistico. L’intervento non è una nuova costruzione in area boscata, ma la sostituzione di una linea preesistente già autorizzata. Il confronto va quindi operato rispetto all’impatto dell’opera esistente, e la risposta è nel senso del miglioramento, come ammesso dalla stessa Commissione nel parere di riesame e dalla Soprintendenza nella nota di richiesta di chiarimenti.

Entrambe le amministrazioni hanno invece valutato l’opera come se si trattasse di un impianto ex novo su area integra, comparando la soluzione aerea con quella interrata, inevitabilmente meno impattante. La decisione di imporre l’interramento risulta così adottata senza la verifica dei criteri dettati dal Piano Paesaggistico Regionale e dalla delibera regionale di attuazione, che non attribuiscono all’interramento carattere obbligatorio.

È infine infondata la censura di incompetenza: poiché l’intervento ricade totalmente in area boscata, la competenza spetta alla Comunità Montana ai sensi dell’art. 81 della l.r. Lombardia n. 12/2005. La censura, per ragioni espositive, è esaminata per ultima, ma se fondata avrebbe assorbito le altre. Il diniego è annullato, con condanna solidale alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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