Interdittiva antimafia, rilevano cointeressenze e legami familiari anche risalenti (TAR Emilia-Romagna n. 268 del 17.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di interdittiva antimafia, l’Amministrazione può adottare il provvedimento interdittivo all’esito di una valutazione di rischio fondata sul criterio del più probabile che non, valorizzando elementi anche privi di rilevanza penale e vicende già oggetto di giudizio penale conclusesi con proscioglimento. Ai fini dell’adozione della misura è sufficiente un quadro indiziario complessivo che lasci ritenere possibile l’infiltrazione o il condizionamento mafioso nelle scelte gestionali dell’impresa. Il mero decorso del tempo dalla adozione dell’interdittiva che ha colpito una società a essa collegata non fa venir meno, di per sé, l’attualità del rischio; occorrono elementi obiettivi sopravvenuti che ne smentiscano la portata sintomatica, oppure la nuova iscrizione nella white list. I legami parentali tra amministratori e soci assumono rilievo quando si sommano a cointeressenze economiche e societarie e a continui rapporti d’affari, sì da configurare una regìa familiare e una sostanziale continuità della gestione.

Il Fatto

Una società operante nel settore dei lavori di efficientamento energetico, impegnata in cantieri nel Comune di Nonantola, subiva un’interdittiva antimafia adottata dalla Prefettura di Modena nel 2024, ai sensi dell’art. 89-bis del d.lgs. n. 159/2011. Il procedimento era iniziato nel 2022, su segnalazione della Camera di commercio e del Comune. In esito al provvedimento la ricorrente subiva la sospensione di due cantieri, l’avvio del procedimento di verifica della SOA e il procedimento di cancellazione dall’Albo nazionale gestori ambientali.

La società impugnava l’atto davanti al TAR, deducendo l’irrilevanza dei rapporti con società già colpite da interdittiva per fatti risalenti al 2014, l’insignificanza del mero legame parentale, l’eccessiva durata del procedimento, il difetto di motivazione sul diniego di misure alternative e la lesione del diritto di proprietà e dell’iniziativa economica. Il ricorso veniva respinto in sede cautelare; il Consiglio di Stato, sull’appello cautelare, sollecitava la pronta fissazione della trattazione nel merito.

La Motivazione della Corte

Il Collegio esamina anzitutto la doglianza sulla ragionevole durata del procedimento. La durata biennale è ritenuta connaturale alla delicatezza dell’istruttoria, che ha considerato mutamenti soggettivi e il coinvolgimento di più compagini societarie. Poiché la disciplina del potere di prevenzione non prevede alcun termine perentorio, il ritardo non determina l’illegittimità del provvedimento, secondo l’orientamento espresso da Cons. Stato n. 911 del 2018.

Passando al cuore della controversia, il TAR richiama la giurisprudenza sul criterio del più probabile che non, che ammette la valutazione di dati di comune esperienza ed elementi non penalmente rilevanti (Cons. Stato n. 2585 del 2022). La misura richiede un quadro indiziario complessivo che faccia apparire possibile il condizionamento mafioso, non la sua certezza (Cons. Stato n. 4856 del 2023).

Sul punto centrale dell’attualità del rischio, il Tribunale esclude che il decorso del tempo dalla interdittiva che ha colpito la società collegata produca automaticamente l’inefficacia della misura. L’art. 86, comma 2, del d.lgs. n. 159/2011 prevede una validità annuale dell’informativa, ma la sua scadenza impone all’Autorità prefettizia un riesame, non la caducazione automatica del provvedimento (Cons. Stato n. 8309 del 2021). Occorrono elementi obiettivi sopravvenuti che superino la forza indiziante; nella specie la società interdetta non aveva ottenuto la nuova iscrizione nella white list, essendo stata rigettata la relativa richiesta con provvedimento giudicato legittimo.

Quanto ai rapporti parentali, il Collegio condivide il principio secondo cui il legame di parentela non costituisce di per sé indizio di infiltrazione (C.G.A.R.S. n. 323 del 2021), ma osserva che la struttura clanica della criminalità organizzata si fonda sul nucleo familiare, sì che anche il soggetto non attinto da pregiudizio mafioso può subirne l’influenza (Cons. Stato n. 2651 del 2020). Nella specie il legame parentale non è mero: si somma a una fitta trama di partecipazioni reciproche, cariche incrociate e rapporti commerciali documentati anche per il 2024 con società già interdette, configurando una regìa unitaria.

Il Tribunale ritiene infine motivato il diniego delle misure di prevenzione collaborative, per l’assenza di un contesto di occasionalità, e non ravvisa la dedotta lesione dei principi costituzionali e convenzionali in materia di proprietà e iniziativa economica, recessivi rispetto all’esigenza di contrastare il rischio infiltrativo. Il ricorso è respinto, con condanna della ricorrente alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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