Ottemperanza e acquisizione sanante: obbligo di motivare la riduzione della superficie (TAR Sicilia n. 3394 del 26.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il giudice amministrativo, ove l’amministrazione abbia dato esecuzione al giudicato mediante acquisizione sanante ex art. 42-bis d.P.R. n. 327/2001, verifica la puntuale corrispondenza tra la superficie acquisita e quella risultante dagli atti di causa. La riduzione della superficie rispetto a quella attestata dallo stato di consistenza e dal verbale di immissione in possesso impone un apparato motivazionale che dia conto, in modo documentato, delle ragioni del divario. In difetto, la delibera è elusiva del giudicato e va ordinata una nuova determinazione sulla superficie residua. Restano invece devolute al giudice ordinario, e alla Corte d’appello in unico grado, le questioni relative all’indennizzo e al risarcimento, per la natura unitaria del credito indennitario. La domanda risarcitoria per il danno da provvedimento elusivo richiede prova specifica.

Il Fatto

Il ricorrente, proprietario di un’area occupata per la realizzazione della strada panoramica di Messina, aveva ottenuto dal TAR Sicilia, Catania, sez. I, sentenza n. 3338/2021, con la quale l’amministrazione era stata condannata alla restituzione del bene ovvero al risarcimento del danno, con facoltà di determinarsi per la restituzione o l’acquisizione. All’inadempimento seguiva il giudizio di ottemperanza, definito con sentenza n. 81/2024, che ordinava l’esecuzione e nominava un commissario ad acta.

Con delibera n. 1 del 16 maggio 2024 la Città Metropolitana di Messina disponeva l’acquisizione sanante di mq. 2.453. Il ricorrente ha proposto istanza ex art. 114, comma 6, cod. proc. amm. lamentando la tardività del provvedimento, l’omessa indicazione delle particelle notificate, la riduzione della superficie rispetto ai mq. 4.020 del verbale di immissione in possesso del 1988 e il mancato pagamento delle somme.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha anzitutto delimitato la propria giurisdizione. Le questioni relative alla determinazione e corresponsione dell’indennizzo ex art. 42-bis d.P.R. n. 327/2001, e quelle risarcitorie connesse, sono devolute al giudice ordinario e alla Corte d’appello in unico grado, secondo la regola generale dell’ordinamento di settore, richiamando sul punto Cass. civ., sez. I, n. 1000 del 2025. Il credito del proprietario è un unicum non scomponibile nelle singole voci. La relativa parte dell’istanza è pertanto inammissibile per difetto di giurisdizione.

Quanto alla tardività della delibera, la contestazione è infondata: la nomina del commissario ad acta non esaurisce la competenza dell’amministrazione sostituita, ed è indifferente per il privato chi esegua il giudicato, restando l’attività di entrambi soggetta al controllo del giudice (Cons. Stato, sez. VII, n. 6537 del 2023). L’omessa indicazione delle particelle nella notifica non determina nullità, perché le particelle sono contenute nella delibera originale e il ricorrente ha potuto articolare le proprie censure. L’omessa comunicazione del deposito delle somme non rileva, essendo la disposizione invocata (art. 43, comma 2, lett. c), d.P.R. n. 327/2001) stata dichiarata costituzionalmente illegittima da Corte cost. n. 293 del 2010.

Sul secondo motivo il Collegio rileva il profilo decisivo. Lo stato di consistenza e verbale di immissione in possesso del 21 gennaio 1988 attestava l’occupazione di complessivi mq. 4.020. La delibera si è limitata ad acquisire mq. 2.453, senza nulla disporre sulla superficie residua e senza spiegare il divario. La riduzione dei mq. 700 operata nella relazione tecnica non regge: la superficie occupata dal Comune per l’acquedotto è diversa e ulteriore rispetto a quella occupata dalla Provincia per la strada. Ne consegue l’ordine di adottare una nuova deliberazione, con adeguato corredo motivazionale, entro sessanta giorni, con conferma del commissario in caso di inottemperanza.

Sulle spese accessorie il Collegio precisa che sono dovute solo quelle funzionali alla pubblicazione, esame e notifica del titolo e agli atti accessori, non quelle di precetto o di procedure esecutive non satisfattive (TAR Campania, Napoli, sez. VIII, n. 1031 del 2024). La domanda risarcitoria è respinta per difetto di prova del danno da provvedimento elusivo (TAR Campania, Napoli, sez. VIII, n. 1291 del 2017).

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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