Ottemperanza al giudicato e termine dilatorio di centoventi giorni (TAR Sicilia n. 3393 del 26.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996 si applica anche al giudizio di ottemperanza davanti al giudice amministrativo. Il creditore di una pubblica amministrazione non può quindi agire per l’esecuzione del giudicato prima del decorso di tale termine dalla notificazione del titolo esecutivo. Accertati la notifica del titolo e il decorso del termine, il giudice dichiara l’obbligo dell’amministrazione di adottare ogni atto necessario all’esecuzione e fissa un termine per provvedere. La domanda di condanna al pagamento di una somma ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. è accolta e commisurata agli interessi legali maturati sugli importi del giudicato. Per il caso di ulteriore inadempienza il giudice nomina sin d’ora il commissario ad acta.

Il Fatto

Il ricorrente ha agito davanti al TAR Sicilia per l’esecuzione di una sentenza del Tribunale di Messina – Sezione Lavoro, che aveva condannato l’Assessorato regionale al pagamento, a titolo risarcitorio, di una somma pari a dieci mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto, oltre interessi legali, e delle spese di giudizio distratte in favore dei difensori.

Il ricorrente ha chiesto la condanna dell’amministrazione al pagamento di un’ulteriore somma ai sensi dell’art. 114, comma 2, lett. e), c.p.a. Con ordinanza il Tribunale ha rilevato due profili: la mancanza di prova della notifica della sentenza da ottemperare e un possibile profilo di parziale inammissibilità della domanda relativa alle spese distratte in favore dei procuratori, non parti del giudizio. Ha assegnato termine per memorie e documenti.

La Motivazione della Corte

Il Collegio prende anzitutto atto della rinuncia del ricorrente alla domanda di condanna al pagamento delle spese processuali distratte in favore dei difensori. La rinuncia elimina il profilo di parziale inammissibilità rilevato d’ufficio.

Nel merito, il ricorso è fondato. Il Tribunale verifica che la sentenza è stata notificata all’indirizzo PEC dell’Assessorato in data 10 novembre 2023 ed è passata in giudicato, come da attestazione del funzionario giudiziario. Dalla notifica è decorso il termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996.

Il Collegio richiama l’indirizzo consolidato secondo cui tale termine opera anche nel giudizio di ottemperanza davanti al giudice amministrativo. Ne deriva la dichiarazione dell’obbligo dell’Assessorato di adottare ogni atto necessario alla corresponsione delle somme, entro novanta giorni dalla comunicazione o dalla notificazione della sentenza.

Quanto alla domanda ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., il Tribunale la accoglie e determina la somma negli interessi legali sugli importi del giudicato. Il dies a quo è il trentesimo giorno dalla comunicazione o notificazione della sentenza; il dies ad quem è il giorno dell’esecuzione o, in difetto, quello dell’insediamento del commissario.

Per l’ulteriore inadempienza viene nominato sin d’ora commissario ad acta il Segretario Generale del Comune di Messina, con facoltà di delega. Al commissario il Collegio affida l’allocazione della somma in bilancio, le fasi di impegno, liquidazione e pagamento, precisando che l’esaurimento dei fondi o la mancanza di cassa non costituiscono legittima causa di impedimento all’esecuzione del giudicato. Il compenso sarà liquidato con separato decreto, previa presentazione della nota entro cento giorni dalla conclusione dell’incarico, ex art. 71 d.P.R. n. 115/2002. Le spese seguono la soccombenza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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