Stazioni radio base e disciplina speciale: illegittimo l’ordine di demolizione (TAR Puglia n. 174 del 07.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
Le stazioni radio base per reti di comunicazione elettronica costituiscono opere di urbanizzazione primaria e sono compatibili con qualsiasi destinazione urbanistica. Esse sono sottratte alla disciplina del d.P.R. n. 380/2001 e assoggettate alla normativa speciale del d.lgs. n. 259/2003, che ne subordina la realizzazione alla sola comunicazione di avvio dei lavori con autocertificazione, senza necessità di titolo edilizio. Per gli impianti di ridotte dimensioni, che non comportino incrementi superiori a 1,5 metri in altezza e a 1,5 metri quadrati di sagoma, non è richiesta neppure l’autorizzazione paesaggistica né il parere dell’Ente parco, previsto solo per gli interventi di rilevante trasformazione del territorio. In assenza di un provvedimento negativo dell’amministrazione nel termine di trenta giorni, l’impianto si intende legittimamente realizzato.

Il Fatto

La società ricorrente, titolare di autorizzazione generale per l’installazione e la fornitura di una rete pubblica di comunicazione elettronica, gestisce infrastrutture passive per le telecomunicazioni. Nell’ambito di un’acquisizione di ramo d’azienda ha conseguito la titolarità di una stazione radio base esistente e operativa dal 2015, di dimensioni contenute, collocata in area soggetta a molteplici vincoli nel territorio di un comune pugliese.

Il Comune ha adottato un’ordinanza di demolizione, contestando la realizzazione sine titulo dell’impianto: assenza di titolo edilizio ex art. 10 del d.P.R. n. 380/2001, di autorizzazione paesaggistica ex art. 146 del d.lgs. n. 42/2004 e del parere dell’Ente parco. La società ha impugnato l’atto davanti al TAR, ottenendo in sede cautelare la sospensione dell’esecuzione. Le amministrazioni statali intimate si sono costituite eccependo il difetto di legittimazione passiva.

La Motivazione della Corte

Il Collegio accoglie in via preliminare l’eccezione di difetto di legittimazione passiva delle amministrazioni statali diverse dal Comune. Il procedimento non contempla alcuna competenza autorizzatoria dei Ministeri evocati né della Presidenza del Consiglio: le norme che disciplinano la materia, in particolare il d.lgs. n. 259/2003 come modificato dal d.lgs. n. 207/2021, attribuiscono la competenza autorizzatoria esclusivamente agli enti locali e alle ARPA territorialmente competenti. L’oggetto della contestazione è, del resto, un ordine di demolizione, espressione delle competenze edilizie comunali. Le amministrazioni statali e l’Ente parco vanno pertanto estromessi dal giudizio.

Nel merito il ricorso è fondato. L’art. 44 del d.lgs. n. 207/2021 (già art. 87 del d.lgs. n. 259/2003) prevede che l’installazione delle infrastrutture per impianti radioelettrici sia autorizzata dagli enti locali, previo accertamento della compatibilità del progetto con i limiti di esposizione da parte dell’organismo competente. La disciplina speciale ha subordinato la realizzazione degli impianti funzionali agli obiettivi di trasformazione digitale alla sola comunicazione di avvio dei lavori, corredata di autocertificazione descrittiva degli interventi e delle caratteristiche tecniche.

Il Collegio esclude quindi il primo rilievo comunale: la stazione radio base, per tipologia, dimensioni e caratteristiche costruttive, non necessitava di alcun titolo autorizzatorio ex art. 10 del T.U. edilizio. La normativa speciale esclude inoltre l’acquisizione delle autorizzazioni paesaggistiche ove l’impianto non comporti un aumento delle altezze superiore a 1,5 metri e della superficie di sagoma superiore a 1,5 metri quadrati, evenienza esclusa nel caso concreto.

Quanto al secondo rilievo, le ridotte dimensioni dell’impianto escludono la necessità del parere dell’Ente parco, previsto soltanto per gli interventi di rilevante trasformazione del territorio. Sotto il terzo profilo, la qualificazione come opera di urbanizzazione primaria ne comporta la compatibilità con qualsiasi destinazione di zona. L’impianto risulta dunque legittimamente realizzato nel 2015 e aggiornato negli anni successivi in forza della normativa di semplificazione, non essendo pervenuto nel termine di trenta giorni alcun provvedimento negativo dell’autorità competente, ai sensi dell’art. 40, comma 5, D.L. n. 77/2021, convertito in legge n. 108/2021.

Il TAR rileva che, a distanza di nove anni, la demolizione è stata ordinata sulla base di rilievi privi di supporto nel quadro normativo di riferimento. Il ricorso è accolto, assorbiti i profili procedimentali, con annullamento dell’ordinanza di demolizione e condanna del Comune alla rifusione delle spese di giudizio.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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