Stato legittimo dell’immobile e silenzio sul titolo edilizio (TAR Abruzzo n. 339 del 02.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il diniego di permesso di costruire fondato sulla mancata dimostrazione dello stato legittimo dell’immobile è illegittimo quando le autorizzazioni commerciali e sanitarie rilasciate dal medesimo ente locale e i documenti di fonte certa attestino la preesistenza dell’opera a un’epoca in cui non era obbligatorio il titolo abilitativo, ai sensi dell’art. 9-bis, comma 1-bis, d.P.R. n. 380/2001. Le autorizzazioni all’esercizio dell’attività commerciale presuppongono la conformità urbanistico-edilizia dei locali e riconoscono implicitamente la legittimità dell’immobile. Il profilo ostativo fondato sulla destinazione urbanistica dell’area non può essere opposto per la prima volta nel provvedimento finale, senza previo contraddittorio procedimentale ai sensi dell’art. 10-bis legge n. 241/1990. Il diniego che ometta di esaminare i documenti già nella disponibilità del Comune è viziato per difetto di istruttoria.
Il Fatto
La ricorrente è concessionaria di un terreno comunale su cui sorge una struttura monopiano adibita a punto vendita di carni e formaggi con area esterna attrezzata per ristoro. Il manufatto è stato sottoposto a sequestro preventivo nell’ambito di un procedimento penale per scarico di acque reflue in assenza di autorizzazione. Per conseguire il dissequestro e la riapertura dell’attività, la ricorrente ha presentato richiesta di permesso di costruire per un impianto di smaltimento delle acque reflue e una C.I.L. per l’installazione temporanea di bagni chimici esterni.
Il Comune ha dichiarato improcedibili entrambe le istanze, richiamando il sequestro penale e la mancanza di un titolo edilizio legittimante la struttura esistente. Con decreto monocratico e poi con ordinanza cautelare il Tribunale ha consentito i lavori comunicati, qualificandoli come edilizia libera. Il Comune ha quindi riavviato il procedimento e adottato un nuovo diniego alla richiesta di permesso di costruire, reiterando il profilo dello stato legittimo e aggiungendo l’asserita incompatibilità con la destinazione agricola dell’area. Il nuovo provvedimento è stato impugnato con motivi aggiunti.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge le eccezioni in rito. Quanto alla dedotta inammissibilità per mancata notifica ai controinteressati, nessuno dei soggetti individuati dal Comune — Procura della Repubblica, Ente Parco e custode giudiziario — assume la qualifica formale e sostanziale di controinteressato, non essendo configurabile in capo agli stessi un interesse uguale e contrario alla conservazione del provvedimento gravato. Parimenti infondata è l’eccezione di improcedibilità legata al sopravvenuto diniego sulla nuova C.I.L.: si tratta di pratica diversa, riferita a un’installazione temporanea per il solo periodo primaverile 2025 e ormai cessata nei suoi effetti.
Nel merito i motivi aggiunti sono fondati. Sul primo profilo ostativo — la pretesa mancanza di un titolo abilitativo legittimante la struttura — il Tribunale rileva che l’opera è stata realizzata prima del 1960 e gestita come punto di ristoro per effetto di diverse autorizzazioni commerciali e sanitarie rilasciate negli anni dallo stesso Comune. Tali provvedimenti, secondo il consolidato orientamento richiamato (Cons. Stato, Sez. V, n. 3212 del 2015; TAR Campania, Napoli, Sez. VII, n. 543 del 2020), riconoscono implicitamente che l’immobile preesiste ed è legittimato sotto il profilo urbanistico-edilizio, non potendo l’esercizio dell’attività prescindere dalla conformità dei locali.
Il Collegio qualifica come fuor d’opera l’assunto secondo cui la struttura sarebbe abusiva. La richiesta di sanatoria presentata nel 2019 era inconfigurabile, trattandosi di opera realizzata prima del 1960 e quindi non abusiva. Lo stesso Comune ha successivamente approvato interventi di valorizzazione turistica dell’area, ha rinnovato la concessione del terreno demaniale e ha rilasciato autorizzazione paesaggistica per lavori di riqualificazione della struttura. Il diniego relativo a tale permesso non è mai stato adottato, essendo la richiesta rimasta non coltivata per l’insorgere della pandemia.
Su queste basi il Tribunale dichiara l’illegittimità del profilo ostativo riferito alla pretesa realizzazione di un abuso ai sensi dell’art. 35 d.P.R. n. 380/2001 e alla mancata dimostrazione dello stato legittimo, poiché documenti idonei e di fonte certa, in parte già acquisiti e comunque nella disponibilità del Comune, non sono stati compiutamente esaminati.
Quanto al secondo profilo — l’asserita incompatibilità con la destinazione agricola dell’area — il Collegio osserva che si tratta di rilievo mai compendiato in atti istruttori con finalità partecipativa e quindi non opposto nel diniego senza violare l’art. 10-bis legge n. 241/1990. Nel merito, l’art. 33 delle NTA del P.R.P. contempla espressamente tra gli usi compatibili quello turistico e le attrezzature di ristoro, mentre la lettura restrittiva dell’art. 33 delle NTA del P.R.E. operata dal Comune non trova riscontro nel testo della norma. Il ricorso introduttivo è dichiarato improcedibile, quello per motivi aggiunti accolto, con condanna del Comune alle spese.
Nota della Redazione
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