Adeguamento retributivo magistrati: base di calcolo onnicomprensiva e media aritmetica tra categorie (TAR Lazio n. 14271 del 14.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’adeguamento triennale delle retribuzioni del personale di magistratura, ai sensi dell’art. 24, comma 4, legge n. 448/1998 e dell’art. 2, legge n. 27/1981, deve essere calcolato sulla base del trattamento economico complessivo delle altre categorie del pubblico impiego, comprensivo di ogni voce accessoria e variabile, ancorché priva di natura strettamente retributiva. Nel computo vanno inclusi anche gli arretrati e le indennità di missione o di servizio. La media tra gli incrementi delle diverse categorie è aritmetica, non ponderata in base alla consistenza numerica, e il riferimento è a tutte le “altre categorie del pubblico impiego”, senza che l’Istat possa escluderne alcuna in via discrezionale.
Il Fatto
Alcuni magistrati, anche in pensione, hanno impugnato la nota con cui l’Istat ha comunicato la modalità di calcolo dell’indicatore per l’adeguamento triennale delle retribuzioni del personale di magistratura per il triennio 2021-2023. Con motivi aggiunti hanno gravato il DPCM del 3 giugno 2024, che ha fissato l’adeguamento nella misura del 6,69% e l’acconto successivo del 2,01%. I ricorrenti hanno sostenuto l’illegittimità del modello Istat per la mancata inclusione di tutte le voci accessorie e variabili, l’omessa considerazione di alcune categorie di dipendenti e l’utilizzo della media ponderata.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha accolto il ricorso richiamando i principi già affermati dal Consiglio di Stato, sez. VII, sentenze nn. 6003 e 6004 del 2025, in sede di riforma delle sentenze di primo grado relative al triennio 2018-2020. La disciplina dell’adeguamento degli stipendi dei magistrati si fonda sul richiamo al “trattamento economico complessivo, comprensivo di quello accessorio e variabile” delle altre categorie del pubblico impiego, nozione più ampia di quella di retribuzione in senso stretto. Ne consegue l’illegittimità dell’esclusione di voci quali le indennità di missione e di servizio e degli arretrati, essendo irrilevante la natura non strettamente retributiva degli emolumenti.
La Corte ha ritenuto fondata anche la doglianza sulla platea delle categorie da considerare. La norma non attribuisce all’Istat alcun potere di delimitazione, essendo il riferimento normativo a tutte le “altre categorie del pubblico impiego”, sia contrattualizzate sia non contrattualizzate. La rilevazione campionaria effettuata dall’Istituto, che ha escluso alcune categorie, integra un difetto istruttorio invalidante.
Quanto al metodo di calcolo, il Collegio ha precisato che la media tra gli incrementi delle diverse categorie è aritmetica e non ponderata. Il riferimento agli “incrementi medi pro capite” comporta che il dato medio sia calcolato all’interno di ciascuna categoria, ma che ogni categoria, come unità statistica, concorra in pari misura alla media finale. L’opposto criterio ponderale finisce per diluire il peso delle categorie a più ristretta base che conseguono incrementi maggiori.
Il TAR ha infine modulato gli effetti della pronuncia, stabilendo che gli atti annullati continuano a produrre effetti fino alla nuova determinazione e che non sono ripetibili gli emolumenti già corrisposti, fermo il diritto ai conguagli. Le Amministrazioni sono state condannate ad adottare nuove determinazioni entro novanta giorni, con spese compensate per la complessità e novità delle questioni.
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Nota della Redazione
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