Riesame post sentenza e obbligo di motivazione sulle esigenze del dipendente (TAR Puglia n. 192 del 16.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
In sede di riedizione del potere amministrativo successiva a una sentenza di annullamento, l’Amministrazione non può limitarsi a riassegnare il dipendente alla sede “geograficamente più favorevole” tra quelle disponibili, ma deve motivare sulla effettiva necessità di individuare quella determinata sede e sulla correlata inesistenza di opzioni diverse e meno penalizzanti per il lavoratore. L’obbligo conformativo impone una rinnovata istruttoria che bilanci l’interesse pubblico con le esigenze sanitarie, familiari e personali del dipendente. Il mancato assolvimento di tale onere motivazionale integra il vizio di eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione, già censurato nel precedente dictum giurisdizionale, e legittima la sospensione cautelare del nuovo provvedimento.
Il Fatto
Un dipendente civile del Ministero della Difesa aveva ottenuto l’annullamento giurisdizionale di un precedente provvedimento di assegnazione, con sentenza del T.A.R. Puglia – Lecce, Sez. II, n. 1555/2025. In esecuzione di quel dictum, l’Amministrazione aveva adottato un nuovo provvedimento, disponendo l’assegnazione del ricorrente presso la sede del Comando Logistico della Marina Militare (COMLOG) di Napoli. Il dipendente, ritenendo la nuova determinazione ancora lesiva, ha impugnato il provvedimento e la nota presupposta del 5 giugno 2024, chiedendone la sospensione in via cautelare. Il Ministero della Difesa si è costituito in giudizio resistendo all’istanza.
La Motivazione della Corte
Il Collegio, nella delibazione sommaria propria della fase cautelare, ha ritenuto il ricorso fondato. Il provvedimento impugnato non risulta idoneamente motivato in merito alla effettiva “necessità”, per la Marina, di individuare quella determinata sede e alla correlata inesistenza di opzioni diverse, riferibili alla Regione di ultimo servizio o a quelle limitrofe, per la parte stessa meno penalizzanti.
L’obbligo conformativo scaturente dalla sentenza n. 1555/2025, secondo il Tribunale, avrebbe dovuto comportare la riedizione del potere amministrativo mediante una rinnovata istruttoria e motivazione in ordine alle esigenze sanitarie, familiari e personali del dipendente, da bilanciare con l’interesse pubblico. L’Amministrazione, invece, nel rilevare una sopravvenuta scopertura di organico nella sede di Napoli, si è limitata a sottolinearne la sola posizione geografica più favorevole rispetto alla precedente assegnazione di Ancona, senza operare alcun bilanciamento con le problematiche rappresentate dal lavoratore.
Tale carenza integra, ad avviso del Collegio, il vizio motivazionale già censurato nel precedente giudicato. Peraltro, la valutazione della sola posizione geografica non risulta rispettosa dell’obbligo di considerare le alternative meno gravose per il dipendente, che costituisce il contenuto tipico del riesercizio del potere dopo un annullamento giurisdizionale per vizio di motivazione.
Il Tribunale ha altresì ritenuto sussistente il danno grave ed irreparabile allegato dalla parte ricorrente, ravvisando il fumus boni juris e il periculum in mora richiesti dall’art. 55 cod. proc. amm.. Ha quindi accolto l’istanza cautelare, disponendo la sospensione dell’efficacia dei provvedimenti impugnati e l’immediato riesame della posizione del ricorrente da parte dell’Amministrazione, con fissazione dell’udienza di merito alla prima udienza pubblica utile del mese di Febbraio 2027 e compensazione delle spese della fase cautelare.
Nota della Redazione
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