Ordinanza sindacale contingibile e urgente per rifiuti e amianto: presupposti e istruttoria (TAR Abruzzo n. 342 del 02.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il Sindaco, quale ufficiale di Governo, può adottare ordinanze contingibili e urgenti ai sensi dell’art. 54, quarto comma, d.lgs. n. 267/2000 quando ricorrono la contingibilità, l’urgenza e la necessità di tutelare un interesse pubblico attuale. Il decorso del tempo non consuma il potere di ordinanza: rileva non l’origine del pericolo, ma la sua permanenza e attualità al momento dell’emanazione dell’atto. È sufficiente la potenzialità di un pericolo grave per l’incolumità pubblica, poiché il ritardo potrebbe aggravare la situazione. L’istruttoria è completa quando l’amministrazione acquisisca la relazione tecnica dell’ASL, dia avvio al procedimento e valuti la situazione complessiva dell’area, non il solo materiale in eternit.
Il Fatto
Il ricorrente impugna l’ordinanza contingibile e urgente con cui il Sindaco di un Comune abruzzese gli ha ordinato la rimozione e lo smaltimento di rifiuti pericolosi e materiale in cemento amianto depositati su un’area di sua pertinenza, individuata al NCU comunale. Il provvedimento richiama una nota dell’ASL competente, che segnalava lo stato di abbandono dell’area, l’accumulo di rifiuti e la presenza di eternit in cattivo stato di manutenzione e floccato in più punti.
Il ricorrente deduce la violazione dell’art. 54, secondo comma, d.lgs. n. 267/2000, l’eccesso di potere per difetto di istruttoria e motivazione, la carenza dei presupposti e la mancanza di proporzionalità, contestando in particolare la qualificazione del materiale come amianto, la recinzione dell’area e la distanza dalle abitazioni. Chiede inoltre il risarcimento del danno. Il Comune resiste. Il ricorso segue il rigetto della domanda cautelare, confermato in appello.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ricostruisce i presupposti del potere extra ordinem richiamando l’art. 54, n. 4, d.lgs. n. 267/2000: contingibilità, intesa come insufficienza dei rimedi tipici, urgenza, ossia impossibilità di differire l’intervento, e interesse pubblico da salvaguardare. Su questa base respinge le censure sull’assenza dei requisiti.
Il passaggio centrale riguarda il rapporto tra tempo e potere di ordinanza. Il TAR afferma che l’ordinanza può essere emanata anche per rimuovere situazioni risalenti nel tempo, essendo sufficiente la permanenza del pericolo al momento dell’adozione dell’atto. Ciò che rileva non è l’imprevedibilità dell’evento, ma la necessità e urgenza attuale di intervenire. Il decorso del tempo, dunque, non consuma il potere: conta la dimostrazione dell’attualità del pericolo e l’idoneità del provvedimento a porvi rimedio.
Quanto al difetto di istruttoria, il Collegio elenca gli atti acquisiti: il sopralluogo e la relazione del servizio di igiene e sanità pubblica dell’ASL, la comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7 della legge n. 241/1990 rimasta senza riscontro, la nomina di un tecnico di fiducia da parte del destinatario. L’istruttoria è dunque completa e ha coinvolto il ricorrente. Il TAR precisa che la relazione ASL non si fonda sul solo eternit, ma sulla situazione complessiva di degrado e incuria, potenzialmente pericolosa per la salute pubblica.
Sul punto della natura friabile del materiale, il Collegio osserva che l’amianto floccato è caratterizzato da alta friabilità, con maggiore dispersione e inalabilità delle polveri: ciò giustifica la scelta della rimozione anziché dell’incapsulamento.
Respinta anche la censura sulla motivazione, il TAR rileva che l’ordinanza richiama la nota ASL e il rischio di aggravamento in caso di inerzia, data la natura nociva dell’amianto. L’infondatezza della domanda demolitoria comporta la reiezione della domanda risarcitoria. Il ricorso è respinto, con condanna alle spese.
Nota della Redazione
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