Ottemperanza al giudicato e spese legali: commissario ad acta e astreinte (Cons. Stato n. 343 del 16.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
In sede di ottemperanza il giudice amministrativo, accertata l’inerzia dell’amministrazione rispetto al giudicato, ordina l’adempimento delle statuizioni contenute nei titoli esecutivi, compreso il pagamento delle spese legali liquidate a favore del ricorrente. Per l’ipotesi di persistente inottemperanza nomina il commissario ad acta, con facoltà di sub-delega. La domanda di penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. va respinta, allo stato, quando la funzione sollecitatoria dell’astreinte può essere soddisfatta dalla nomina del commissario per il caso di ulteriore inadempimento, restando salva la riproponibilità della richiesta ove l’inerzia perduri.

Il Fatto

Il ricorrente agisce per l’ottemperanza e l’esecuzione di due pronunce del Consiglio di Stato, limitatamente al pagamento delle spese legali liquidate nei titoli esecutivi. La prima, la sentenza n. 10724/2023, aveva accolto l’appello annullando i provvedimenti impugnati e condannando il Ministero al pagamento delle spese per ciascun grado di giudizio. La seconda, la sentenza n. 8478/2024, aveva accolto il ricorso per ottemperanza nominando un commissario ad acta e condannando l’amministrazione alle spese del giudizio.

Il ricorrente espone di aver trasmesso la documentazione richiesta e di aver notificato la sentenza di ottemperanza, senza che il Ministero abbia provveduto al pagamento. Propone quindi ricorso ex artt. 112 e ss. cod. proc. amm., chiedendo l’ordine di pagamento, la nomina sin d’ora del commissario ad acta e la fissazione della somma di denaro ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. per ogni violazione o ritardo. Il Ministero si è costituito solo con memoria di stile.

La Motivazione della Corte

La Sezione qualifica il ricorso come fondato. Il punto di fatto rilevante è che non risulta alcun adempimento da parte del Ministero alle pronunce richiamate, nonostante la loro notificazione. Da qui l’accoglimento e l’ordine di procedere al pagamento delle spese legali come liquidate nelle sentenze.

Per il caso di persistente inottemperanza il Collegio nomina commissario ad acta il capo del Dipartimento per le risorse, l’organizzazione e l’innovazione digitale, con facoltà di sub-delega nominativa. Il P.Q.M. assegna all’amministrazione il termine di 60 giorni dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della sentenza.

Quanto alla richiesta di penalità di mora, la Corte la respinge, allo stato, facendo salva l’eventuale riproponibilità ove perduri l’inerzia nell’esecuzione del giudicato. Il ragionamento è che la funzione sollecitatoria dell’astreinte può essere soddisfatta, in questo caso, dalla nomina del commissario ad acta per l’ipotesi di ulteriore inadempimento dell’amministrazione. Sul punto il Collegio richiama il precedente Cons. Stato, Sez. VII, 24 gennaio 2024 n. 749.

Le spese del giudizio sono regolate secondo soccombenza e liquidate in dispositivo. Il P.Q.M. condanna il Ministero a rifondere al ricorrente le spese di causa, liquidate in € 2.000,00 oltre agli accessori di legge, e ordina che la sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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