Revoca del permesso di lungo soggiorno e bilanciamento degli interessi (Cons. Stato n. 2890 del 10.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
In materia di revoca del permesso di soggiorno UE di lungo periodo, il giudizio di pericolosità del richiedente non può risolversi in un automatismo ostativo ancorato alla sola esistenza di condanne penali. L’art. 9, comma 4, TUI e l’art. 6 dir. 2003/109/CE impongono un esame specifico e personalizzato, che ponderi la gravità e la tipologia dei reati, la pericolosità attuale, la durata del soggiorno e i legami familiari e sociali. La risalenza temporale dei fatti non è, di per sé, decisiva quando la condanna riguardi condotte abituali e reiterate, lesive della dignità e dell’integrità della vittima. Il provvedimento di affidamento in prova ai servizi sociali attiene alla fase esecutiva penale e non elide il distinto giudizio amministrativo di pericolosità, fondato su parametri e finalità propri di tutela dell’ordine pubblico e riferito all’epoca di adozione del provvedimento.

Il Fatto

Con provvedimento del 21 giugno 2023 il Questore di Verona ha revocato il permesso di soggiorno UE di lungo periodo rilasciato allo straniero nel 2010, respinto l’istanza di rinnovo presentata nel 2015 e negato il rilascio di altro titolo ai sensi dell’art. 9, comma 9, TUI. A fondamento della decisione l’Autorità ha valorizzato la condanna della Corte d’Appello di Venezia n. 574/2021 per maltrattamenti in famiglia ai danni della figlia minore, con condotta protratta dal 2005 al 2013, oltre a ulteriori condanne per furto e furto aggravato.

Il ricorrente ha impugnato davanti al TAR Veneto, lamentando un automatismo ancorato alla sola condanna e l’omessa valutazione di pericolosità in concreto, legami familiari, lunga permanenza in Italia e inserimento socio-lavorativo. Con sentenza n. 1288/2023 il TAR ha respinto il ricorso, ritenendo svolto un bilanciamento concreto. L’interessato ha proposto appello, reiterando le censure e segnalando la sopravvenuta ordinanza del Tribunale di Sorveglianza di Venezia del 29 ottobre 2025 di affidamento in prova.

La Motivazione della Corte

Il Consiglio di Stato respinge l’appello. La censura sull’asserito automatismo ostativo non coglie nel segno: il provvedimento del Questore e la sentenza impugnata muovono da una considerazione in concreto della pericolosità e del disadattamento sociale, che non si arresta alla mera esistenza delle condanne ma pondera la natura e la gravità del reato di maltrattamenti in famiglia, commesso ai danni della figlia minore con condotta abituale e reiterata e con episodi di rilevante violenza fisica e morale.

Il reato, riconducibile all’alveo di quelli di cui all’art. 380 c.p.p., esprime elevato disvalore e forte allarme sociale e costituisce il primo asse argomentativo del giudizio di inadeguatezza alla conservazione del titolo. La Questura ha inoltre esaminato gli elementi familiari e lavorativi, reputandoli non idonei a superare il giudizio negativo in ragione della violenza intrafamiliare e delle ulteriori condanne per reati contro il patrimonio.

Quanto al dedotto difetto di istruttoria, la Corte riconosce che la normativa invocata impone un esame specifico della posizione del richiedente. Tuttavia i profili richiamati sono stati esaminati e comparati e il bilanciamento si è indirizzato, in modo non illogico, nel senso della prevalenza dell’interesse pubblico alla sicurezza e all’ordine rispetto agli interessi antagonisti, pur considerati, all’unità familiare e alla prosecuzione del soggiorno.

Sulla risalenza temporale, la Corte osserva che essa non è di per sé decisiva, specie in presenza di una condanna connotata da abitualità e sistematicità lesive e di un quadro soggettivo non epurato da ricadute. Nemmeno i legami familiari e l’attività lavorativa impongono un esito diverso: la presenza della famiglia non costituisce scudo assoluto, tanto più quando la vittima del reato è un membro della stessa. L’apprezzamento amministrativo è sindacabile solo per manifesta illogicità.

Infine, la sopravvenuta misura di affidamento in prova riflette un giudizio trattamentale orientato alla rieducazione e non elide il distinto giudizio amministrativo di pericolosità ai fini del titolo di soggiorno, fondato su parametri e finalità propri. Le spese di lite sono compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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