Difetto di istruttoria sul contributo regionale e aiuti di Stato in agricoltura (Cons. Stato n. 3444 del 04.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il diniego di un contributo regionale è illegittimo per difetto di istruttoria e di motivazione quando l’amministrazione non valuta il business plan del progetto, la natura mutualistica della cooperativa sociale e le osservazioni e i documenti prodotti in sede procedimentale. La sostenibilità economica di una cooperativa sociale non si misura sul solo utile conseguito, ma richiede un’analisi complessiva dei documenti sociali e dell’effetto incentivante dell’investimento. Il giudice amministrativo non può integrare la motivazione del provvedimento impugnato con profili che l’amministrazione non ha espressamente considerato. La compatibilità di un aiuto con il diritto unionale va verificata alla luce delle deroghe di settore, senza che l’acquisto di un bene nell’ambito di una procedura concorsuale integri di per sé una distorsione della concorrenza.

Il Fatto

Una cooperativa sociale viene individuata da una legge regionale del Lazio quale beneficiaria di un contributo straordinario di quattrocentomila euro destinato all’acquisto di immobili e attrezzature. In attuazione della previsione, la Regione invita la cooperativa a presentare un progetto di investimento conforme al Regolamento (UE) n. 702/2014. La cooperativa trasmette il progetto, volto all’acquisto, nell’ambito di una procedura fallimentare, di un complesso immobiliare già condotto in locazione e da destinare ad attività agricole, sociali e di fattoria didattica.

All’esito dell’istruttoria e del preavviso ex art. 10-bis L. n. 241/1990, la Regione rigetta l’istanza, richiamando criticità urbanistiche, carenze nella dimostrazione della sostenibilità economica e dell’effetto incentivante, superamento dei limiti di ammissibilità dei costi dei terreni e incompatibilità dell’aiuto con il mercato interno. Il TAR Lazio rigetta il ricorso, ritenendo assorbente il difetto di sostenibilità economico-finanziaria e limitando il proprio sindacato sulla discrezionalità tecnica alla non irragionevolezza. La cooperativa appella.

La Motivazione della Corte

Il Consiglio di Stato esamina congiuntamente i due motivi e li ritiene fondati nella parte in cui lamentano il difetto di istruttoria e di motivazione sul profilo dell’effetto incentivante e della sostenibilità del progetto. Il provvedimento finale rinvia per relationem al preavviso di rigetto, che si limita a evidenziare il ridotto utile negli anni precedenti, l’aumento dell’esposizione debitoria per il mutuo, l’assenza di concessione del mutuo e il mancato avvio della fattoria didattica.

La Corte rileva che la Regione non considera la natura di cooperativa sociale, il cui scopo è mutualistico e non speculativo. Per tali società la solidità non può valutarsi sul solo utile, richiedendosi un’analisi complessiva dei documenti sociali e del business plan. Analogo difetto riguarda la situazione debitoria: gli atti non tengono conto della deduzione secondo cui la rata del mutuo sarebbe stata pari o inferiore al canone di locazione già corrisposto, né dei canoni di locazione che la cooperativa prevedeva di riscuotere da terzi.

È inoltre fondata la censura sulla integrazione della motivazione da parte del primo giudice, che ha richiamato supposte difficoltà di riscossione dei canoni emergenti dalla CTU fallimentare, profilo estraneo alla motivazione dell’atto impugnato. Quanto al mutuo, la cooperativa aveva prodotto la delibera di concessione subordinata al finanziamento regionale, profilo non adeguatamente valutato. Irrilevante, infine, il mancato avvio della fattoria didattica, trattandosi proprio dell’iniziativa che il finanziamento mirava a sostenere.

Passando ai motivi riproposti, la Corte esclude che le difformità urbanistiche, di per sé, integrino il contrasto con l’art. 14, comma 5, del Regolamento UE/702/2014: il provvedimento non motiva perché esse inciderebbero sulla materia ambientale, né valuta la relazione tecnica prodotta in procedimento. Sul costo dei terreni, la Regione non considera la consulenza tecnica depositata dopo il preavviso né spiega perché la CTU fallimentare sarebbe più attendibile. Infine, non sussiste un divieto unionale generalizzato di usare aiuti per acquistare beni in procedure concorsuali, e il richiamo all’art. 107, par. 1, TFUE trascura le deroghe di settore, tra cui l’agricoltura.

La Corte ritiene non esaminabile il profilo della decurtazione proporzionale per gli altri finanziamenti ricevuti, coltivato solo in via cautelativa e non reiterato nel provvedimento finale. L’appello è quindi accolto, la sentenza riformata e il ricorso di primo grado accolto, con annullamento degli atti impugnati per quanto di ragione. Le spese del doppio grado sono compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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