Stazione radio base e vincolo paesaggistico senza misure alternative se progetto immodificabile (Cons. Stato n. 3447 del 04.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di autorizzazione paesaggistica per l’installazione di una stazione radio base, la Soprintendenza non è tenuta a indicare ulteriori soluzioni alternative o specifiche prescrizioni quando abbia esaminato le misure di mitigazione proposte dall’operatore e questi abbia dichiarato il progetto non ulteriormente modificabile. La visibilità dell’impianto non costituisce di per sé ragione ostativa, ma diventa elemento valutabile quando l’amministrazione la correli alle caratteristiche costruttive e dimensionali dell’opera e al contesto tutelato. Le valutazioni espresse in sede di discrezionalità tecnica sono sindacabili dal giudice amministrativo solo per macroscopico travisamento dei fatti o illogicità. Il principio di collaborazione e buona fede ex art. 1, comma 2-bis, legge n. 241/1990 non impone all’amministrazione di sostituirsi al proponente nell’individuazione di misure che questi ha escluso.
Il Fatto
Un operatore di telefonia chiedeva al Comune di Venezia l’autorizzazione all’installazione di una stazione radio base su un edificio del centro storico, area tutelata ai sensi del D.M. 1° agosto 1985. La Soprintendenza esprimeva parere negativo e il Comune negava l’autorizzazione paesaggistica e quella alla realizzazione dell’impianto.
Un primo diniego era già stato annullato dal TAR Veneto. All’esito della riedizione dell’azione amministrativa l’operatore proponeva due misure di mitigazione: l’abbassamento dell’antenna di 40 cm e il mascheramento con rivestimento “a finto camino”. La Soprintendenza le riteneva non risolutive. Il TAR accoglieva il ricorso e il Ministero della Cultura appellava, deducendo error in procedendo, eccesso di potere giurisdizionale e travisamento dei fatti.
La Motivazione della Corte
Il Collegio osserva che la Soprintendenza, nel reiterare l’azione dopo la sentenza del TAR, si è attenuta alle indicazioni del giudicato. Ha esaminato lo studio di intervisibilità richiesto all’operatore, verificando la visibilità del nuovo impianto lungo l’asse prospettico di due calli, e ha chiarito che le misure di mitigazione non superavano tutte le criticità.
Quanto all’art. 1, comma 2-bis, legge n. 241/1990, la Corte precisa che l’obbligo di collaborazione e buona fede vale verso qualsiasi soggetto e non è più pregnante verso gli operatori di telefonia. La Soprintendenza ha valutato tutti gli elementi informativi forniti e non sussiste alcuna violazione dimostrata.
La censura del TAR sull’omessa indicazione di misure alternative è respinta per due ragioni. Anzitutto l’operatore aveva comunicato che la soluzione progettuale, per altezza e tipologia architettonica, non era in alcun modo modificabile. In secondo luogo, il ragionamento del primo giudice sottende che per gli impianti di telefonia siano sempre adottabili misure di mitigazione, privando la Soprintendenza del potere di rilasciare un parere negativo e consentendole solo pareri positivi con prescrizioni. Nelle norme sull’autorizzazione paesaggistica, anche in quelle del D.P.R. n. 31/2017, non si rinviene traccia di simili limitazioni: la semplificazione attiene al procedimento e alla documentazione, non alla rilevanza del bene tutelato.
Il Collegio qualifica come inammissibile sindacato di merito le critiche del TAR all’inadeguatezza delle misure di mitigazione e alla ritenuta incompatibilità dell’opera in quanto visibile. Le valutazioni della Soprintendenza rientrano nella discrezionalità tecnica e risultano scevre da macroscopico travisamento o illogicità, anche in ragione dell’estrema rilevanza del nucleo storico veneziano.
La Corte esclude infine che l’elevato interesse pubblico alla realizzazione degli impianti, desumibile dal D.Lgs. n. 259/2003, sia sempre prevalente rispetto all’interesse paesaggistico, in assenza di una norma espressa che lo affermi. L’appello è quindi accolto e il ricorso di primo grado respinto, con compensazione delle spese del doppio grado.
Nota della Redazione
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