Affidamento tramite accordo-quadro ICT di servizi amministrativi di supporto alla riscossione: illegittimo (Cons. Stato n. 3464 del 04.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nell’affidamento di servizi amministrativi di supporto alla gestione e alla riscossione della tassa automobilistica regionale mediante appalto specifico discendente da un accordo-quadro avente ad oggetto servizi informatici, la stazione appaltante non può circoscrivere il confronto competitivo ai soli aggiudicatari del lotto dell’accordo-quadro. Le prestazioni oggetto dell’appalto specifico devono risultare riconducibili all’oggetto dell’accordo-quadro e alla lex specialis che lo disciplina. Ove si tratti di servizi ulteriori e diversi, non previsti dal bando né dal capitolato, la loro inclusione nel rapporto negoziale è illegittima. Ne deriva un vulnus del favor partecipationis e l’illegittimità della limitazione della platea dei concorrenti.

Il Fatto

La società appellante, gestore uscente del servizio, impugnava davanti al TAR Marche il decreto della Stazione Unica Appaltante regionale di indizione di una procedura di riapertura del confronto competitivo tra gli operatori parti di un accordo-quadro ICT, nonché il decreto dirigenziale di approvazione degli elaborati progettuali. Oggetto era l’affidamento dei servizi di sviluppo, assistenza, manutenzione, supporto e formazione del sistema informativo della tassa automobilistica regionale, per una durata di trentasei mesi e un importo a base di gara di oltre due milioni e mezzo di euro.

La ricorrente deduceva che le attività oggetto dell’appalto specifico fossero di natura amministrativa e di supporto alla riscossione, estranee ai servizi informatici dell’accordo-quadro. Il TAR respingeva il ricorso. Proponeva allora appello, articolando tre motivi e contestando il rigetto della censura relativa ai requisiti di capacità. La Regione resisteva e proponeva appello incidentale, ribadendo le eccezioni di inammissibilità per tardività e difetto di legittimazione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio accoglie i primi due motivi. Muovendo dall’art. 59, comma 1, d.lgs. n. 36/2023, rileva che i servizi amministrativi di supporto alla gestione e al controllo della tassa automobilistica non sono assimilabili ai servizi informativi contabili regionali oggetto del lotto dell’accordo-quadro. Le attività richieste dall’appalto specifico sono qualificate come GESA e comprendono la gestione delle istanze di autotutela e di rimborso, la correzione degli errori di pagamento e l’assistenza all’utenza. Tali prestazioni, osserva la Corte, non rientrano tra quelle informatiche previste dal capitolato dell’accordo-quadro.

Il dato quantitativo conferma la conclusione: le attività GESA, stimate in oltre un milione e mezzo di euro, superano la metà della base d’asta e non costituiscono mere opzioni. Circoscrivere l’interpello ai soli aggiudicatari del lotto determina quindi la violazione del favor partecipationis e l’impossibilità per l’appellante di offrire.

Quanto al secondo motivo, il Collegio chiarisce che la censura non attiene alla mancata iscrizione all’Albo dei riscossori, bensì alla strutturale mancanza, in capo agli operatori già selezionati, dei requisiti di idoneità professionale e capacità tecnica necessari per svolgere le attività di supporto alla riscossione. Poiché nessuna verifica di tali capacità era stata prescritta in sede di accordo-quadro, è evidente l’incoerenza della scelta della stazione appaltante.

L’accoglimento dei primi due motivi è assorbente delle ulteriori censure, tra cui quella sulla clausola sociale. Passando all’appello incidentale, la Corte nega che sussistesse un onere impugnatorio del progetto di gara dell’accordo-quadro. Richiamando l’art. 87 d.lgs. n. 36/2023 e la giurisprudenza sul rapporto tra bando, disciplinare e capitolato (Cons. Stato, Sez. III, n. 1813 del 2021), rileva che le prestazioni controverse non erano contemplate né dal bando né dal capitolato dell’accordo-quadro, cosicché la loro lesività si è manifestata solo con gli atti successivi dell’appalto specifico. Neppure sussiste difetto di legittimazione per la mancata partecipazione alla prima fase.

L’appello principale è quindi accolto, con riforma della sentenza impugnata e accoglimento del ricorso originario; l’appello incidentale è respinto. Le spese del doppio grado sono integralmente compensate in ragione della complessità delle questioni.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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