Autentica delle firme elettorali: errori sui dati del candidato la rendono nulla (Cons. Stato n. 3469 del 04.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel procedimento elettorale l’autenticazione delle sottoscrizioni di accettazione della candidatura è disciplinata, a pena di nullità, dall’art. 21, comma 2, d.P.R. n. 445/2000. L’errata compilazione delle generalità e delle modalità di identificazione del sottoscrittore nello spazio riservato all’autentica impedisce di individuare il soggetto cui la firma si riferisce e integra un vizio essenziale, non una mera irregolarità. Ne deriva la nullità insanabile della sottoscrizione e dell’atto di presentazione della lista. La discrasia tra la data apposta dal candidato e quella indicata dal pubblico ufficiale conferma la mancanza di contestualità e inficia l’attestazione di apposizione “in presenza”. I principi di favor partecipationis e proporzionalità restano subordinati ai vizi essenziali dell’autentica.
Il Fatto
In vista delle elezioni amministrative del 24 e 25 maggio 2026 un candidato sindaco presentava, con la relativa lista di consiglieri, il modulo di accettazione della candidatura presso la segreteria comunale. La Sottocommissione elettorale circondariale, con verbale del 25 aprile 2026, disponeva la ricusazione della candidatura a sindaco e dell’intera lista, ai sensi dell’art. 21, comma 2, d.P.R. n. 445/2000.
Il provvedimento si fondava su due rilievi: nella sezione destinata all’autenticazione il pubblico ufficiale aveva attestato l’autenticità della firma indicando le proprie generalità, coincidendo così autenticante e sottoscrittore; inoltre, nella quasi totalità dei moduli la data della dichiarazione del candidato era anteriore a quella dell’autentica. Il TAR Lazio, sezione staccata di Latina, respingeva il ricorso con sentenza n. 491 del 2026. I candidati proponevano appello.
La Motivazione della Corte
Il Consiglio di Stato esamina congiuntamente i motivi, per la loro connessione, e li ritiene infondati. Il Collegio muove dalla funzione dell’autenticazione: il pubblico ufficiale attesta che la firma è stata apposta in sua presenza, previo accertamento dell’identità del dichiarante, con indicazione delle modalità di identificazione, della data, del luogo, del proprio nome e qualifica, con firma e timbro. L’identificazione è l’attività conoscitiva che verifica la corrispondenza tra l’autore materiale della firma e il titolare del nome indicato.
Su questa base la Corte qualifica l’errore di compilazione come vizio essenziale e non come difformità materiale sanabile. Se le generalità e le modalità di identificazione riportate nello spazio dell’autentica non consentono di individuare il soggetto cui la firma si riferisce, manca il presupposto stesso dell’attestazione: l’autenticazione è nulla e la nullità si propaga all’atto di presentazione della candidatura.
Il Collegio richiama il proprio orientamento consolidato, secondo cui le firme sui modelli di accettazione e di presentazione devono essere autenticate nel rispetto di tutte le formalità dell’art. 21 d.P.R. n. 445/2000, e l’autentica è requisito ad substantiam non integrabile aliunde. La mancanza o l’irritualità dell’elemento essenziale determina nullità insanabile della sottoscrizione, come affermato da Cons. Stato, V, n. 8650 del 2025, da Cons. Stato, III, n. 2551 del 2017 e da Cons. Stato, V, n. 2920 del 2015.
Quanto alla discrasia temporale, la Corte condivide la lettura del primo giudice: la non coincidenza tra la data del candidato e quella dell’autentica impedisce di ritenere che la firma sia stata apposta in presenza del pubblico ufficiale nel momento attestato, con conseguente inidoneità dell’autentica a garantire la certezza della sottoscrizione. Respinte anche le censure di difetto di istruttoria e di motivazione: il verbale risulta redatto all’esito di esame scrupoloso della documentazione e nel rispetto dell’art. 3 legge n. 241/1990.
Il Collegio affronta infine il bilanciamento tra certezza del procedimento elettorale e tutela dell’elettorato passivo. I principi di favor partecipationis e di proporzionalità, pur di assoluto rilievo, restano subordinati a fronte dei gravi vizi che inficiano l’autenticazione. L’appello è respinto, con conferma della sentenza impugnata e condanna degli appellanti alle spese di giudizio.
Nota della Redazione
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