Autenticazione firme elettorali e decreti non sottoscritti: lista esclusa (Cons. Stato n. 3468 del 04.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
I decreti con i quali il commissario straordinario incarica i dipendenti comunali di autenticare le firme di accettazione delle candidature e dei sottoscrittori di liste, ove privi di sottoscrizione, non sono idonei a fondare il potere autenticatorio. L’intestazione, il numero, la data, l’oggetto, il contenuto autorizzatorio e il timbro dell’ente non equivalgono alla sottoscrizione, la cui funzione è rendere evidente la paternità dell’atto. La trasmissione a mezzo PEC attesta provenienza e integrità del messaggio, ma non sana la mancanza di firma. Le invalidità del procedimento di autenticazione non hanno rilievo meramente formale, perché presidiano la genuinità delle sottoscrizioni: l’autenticazione è elemento essenziale della presentazione della candidatura. Il favor participationis e il legittimo affidamento recedono dinanzi alla regola cogente della sicura identificazione dei candidati e alla par condicio.
Il Fatto
Una candidata alla carica di sindaco, i candidati consiglieri di una lista civica e due presentatori impugnavano la sentenza con cui il TAR Calabria aveva respinto il ricorso avverso il verbale di esclusione adottato dalla Sottocommissione elettorale circondariale. Alla base dell’esclusione, il rilievo che l’autenticazione delle firme di accettazione delle candidature era stata eseguita da dipendenti comunali non debitamente incaricati dal sindaco o dal commissario straordinario secondo le modalità dell’art. 14, comma 1, legge n. 53/1990.
Gli appellanti contestavano l’erroneità della decisione sotto plurimi profili: la pretesa integrazione postuma della motivazione del verbale, la validità dei decreti commissariali di autorizzazione, l’omessa attivazione del soccorso istruttorio, la violazione del diritto di elettorato passivo e del principio dell’affidamento, non essendo l’errore imputabile alla lista. Chiedevano inoltre la trasmissione del fascicolo alla Procura della Repubblica.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dall’accertamento documentale: i decreti con cui il commissario straordinario aveva incaricato i due dipendenti di autenticare le firme non recano alcuna sottoscrizione, né autografa né digitale. A nulla vale, per i giudici, che gli atti contengano l’intestazione del Comune, il numero, la data, l’oggetto, il contenuto autorizzatorio e il timbro: nessuno di tali elementi è equiparabile alla sottoscrizione, che serve a rendere indubitabile la paternità del documento.
Analoga conclusione vale per la trasmissione a mezzo PEC. Lo strumento attesta provenienza, integrità e invio del messaggio e dei suoi allegati, ma non equivale alla firma del provvedimento. Il quadro è aggravato dalla successiva comunicazione con cui il commissario straordinario ha chiesto alla Sottocommissione di non tener conto dei decreti, inviati per errore: nota che il Collegio, condividendo il ragionamento del primo giudice, qualifica come disconoscimento della paternità di atti non firmati.
La Corte richiama la costante giurisprudenza amministrativa secondo cui le invalidità del procedimento di autenticazione non hanno rilievo meramente formale, mirando a garantire la genuinità delle sottoscrizioni e a impedire abusi e contraffazioni (Cons. Stato, II, n. 6307 del 2021; Cons. Stato, II, n. 4198 del 2022; Cons. Stato, II, n. 4210 del 2023). L’autenticazione costituisce elemento essenziale della presentazione della candidatura. Su questa linea, il mancato rispetto delle formalità dell’art. 21, comma 2, d.P.R. n. 445/2000 rende inevitabilmente invalida la sottoscrizione (Cons. Stato, V, n. 3818 del 2025).
Il Collegio esclude poi l’illegittima integrazione postuma della motivazione: il primo giudice ha valorizzato l’assenza di indicazione della qualifica dell’autenticatore, già contestata nel verbale, menzionando solo ad colorandum la scarsa leggibilità della firma. Quanto al soccorso istruttorio, la facoltà dell’art. 33 d.P.R. n. 570/1960 opera in forma residuale, per irregolarità di documenti comunque presentati in termine, e non si estende alla nullità insanabile (Cons. Stato, II, n. 6368 del 2021; Cons. Stato, II, n. 4584 del 2024).
Da ultimo, il legittimo affidamento non può essere invocato: nel procedimento elettorale i requisiti di forma tutelano l’interesse superiore a una competizione trasparente e corretta, che non ammette un approccio sostanzialistico. L’appello è respinto, con condanna alle spese e senza trasmissione agli organi inquirenti per difetto di principio di prova.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.