Soccorso istruttorio integrativo e perentorietà del termine: legittima l’esclusione (Cons. Stato n. 3603 del 08.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il soccorso istruttorio cd. integrativo o sanante, disciplinato dall’art. 101, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 36 del 2023, è funzionale a consentire l’integrazione della documentazione trasmessa con la domanda di partecipazione ed è presidiato da un termine perentorio di fonte legale. L’operatore economico che non adempia alle richieste della stazione appaltante nel termine stabilito è escluso dalla procedura, ai sensi dell’art. 101, comma 2, d.lgs. n. 36 del 2023. La perentorietà del termine non è nella disponibilità della pubblica amministrazione, neppure quando il termine fissato dalla stazione appaltante sia inferiore a quello massimo di legge, né i principi del risultato e della fiducia consentono di superarlo senza effetti invalidanti. Resta distinto il diverso istituto dei chiarimenti sui contenuti dell’offerta tecnica ed economica, di cui all’art. 101, comma 3, d.lgs. n. 36 del 2023, che non ricorre quando la stazione appaltante richieda l’integrazione di documenti comprovanti i requisiti speciali.

Il Fatto

Il Consorzio Albatros s.c. a r.l. partecipava alla gara telematica indetta dal Comune di Cerignola, tramite la centrale unica di committenza del Tavoliere, per l’appalto integrato di progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori di un auditorium multifunzionale. La stazione appaltante lo escludeva per la mancata trasmissione, entro il termine fissato al 2 settembre 2025, della documentazione amministrativa richiesta con provvedimento del 26 agosto 2025.

Il TAR Puglia accoglieva il ricorso, previo rigetto dell’eccezione di inammissibilità, ritenendo che per la fattispecie del soccorso istruttorio di cui all’art. 101, comma 3, d.lgs. n. 36 del 2023 mancasse un’espressa previsione di esclusione per il superamento del termine. Proponeva appello il Comune, deducendo la natura integrativa del soccorso e la perentorietà del termine assegnato.

La Motivazione della Corte

Il Consiglio di Stato accoglie l’appello e ritiene manifestamente fondati il secondo e il terzo motivo, esaminati congiuntamente perché sovrapponibili, con assorbimento degli altri. Il Collegio può soprassedere sul primo motivo in virtù della regola desumibile dal combinato disposto degli artt. 49, comma 2, e 74 c.p.a.

La qualificazione dell’istituto passa dall’esame del provvedimento del 26 agosto 2025. In esso la stazione appaltante aveva riscontrato la mancanza della documentazione richiesta dal punto 10.7 del disciplinare — certificati del committente pubblico o dichiarazione notoria del committente privato e contratti — ai fini della dimostrazione dei requisiti speciali, assegnando termine sino al 2 settembre 2025, ore 10:00, in vista della riunione della commissione fissata alle ore 11:00 della stessa data.

Da qui la riconduzione del soccorso all’art. 101, comma 1, lett. a), primo periodo, d.lgs. n. 36 del 2023: la stazione appaltante assegna un termine non inferiore a cinque e non superiore a dieci giorni per integrare ogni elemento mancante della documentazione trasmessa con la domanda di partecipazione, con esclusione della documentazione che compone l’offerta tecnica e l’offerta economica. Il comma 2 della stessa disposizione, immediatamente successivo e inequivocabilmente collegato, stabilisce che l’operatore che non adempie nel termine è escluso dalla procedura.

La natura perentoria del termine, osserva il Collegio, deriva dalla legge ed è ribadita dall’art. 17.2 del disciplinare; essa non è nella disponibilità della pubblica amministrazione, come del resto ritenuto dallo stesso giudice di primo grado. Il Consiglio richiama sul punto Cons. Stato, Sez. V, 11 marzo 2025, n. 1985, secondo cui il termine per l’integrazione della documentazione a seguito del soccorso istruttorio ha natura perentoria, allo scopo di assicurare un’istruttoria veloce, preordinata ad acquisire la completezza delle dichiarazioni prima della valutazione dell’ammissibilità della domanda.

La sentenza impugnata ha invece erroneamente ricondotto il soccorso all’art. 101, comma 3, d.lgs. n. 36 del 2023, che concerne i chiarimenti sui contenuti dell’offerta tecnica ed economica e su ogni loro allegato: nel caso di specie la stazione appaltante non aveva chiesto alcun chiarimento sull’offerta, avendo piuttosto evidenziato la necessità di un’integrazione documentale per dimostrare il possesso dei requisiti speciali. Per completezza, l’appellato non costituitosi non ha riproposto i motivi assorbiti, che non possono essere esaminati. L’appello è dunque accolto e il ricorso introduttivo rigettato, con condanna alle spese dei due gradi.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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