Sopravvenuto difetto di interesse e improcedibilità del ricorso: le spese si compensano (TAR Lombardia n. 347 del 23.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
La sopravvenuta cessazione dell’interesse a coltivare la pretesa, manifestata dalla parte che ne è titolare, determina l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse e preclude l’esame nel merito dei motivi dedotti. La rinuncia a insistere nella domanda, quando consegue al consolidarsi di un orientamento giurisprudenziale contrario, costituisce esercizio di una facoltà processuale disponibile e non richiede l’accertamento dell’infondatezza della pretesa. In tale ipotesi la compensazione integrale delle spese trova giustificazione nella novità della questione e nell’assenza di precedenti giurisprudenziali alla data di introduzione del giudizio.

Il Fatto

I ricorrenti, appartenenti ai ruoli dei sottufficiali della Guardia di Finanza in servizio nel territorio lombardo, hanno adito il TAR Lombardia, sezione staccata di Brescia, chiedendo l’accertamento del diritto alla riparametrazione della retribuzione per lavoro straordinario mediante inclusione dell’indennità mensile pensionabile nella retribuzione-parametro, con conseguente condanna delle amministrazioni al pagamento delle differenze maturate negli ultimi cinque anni.

La pretesa si fondava sull’asserito contrasto delle disposizioni dei D.P.R. di recepimento degli accordi di concertazione con l’art. 43 della legge n. 121/1981 e con gli artt. 3 e 36 Cost., con formulazione di espressa istanza di questione di legittimità costituzionale. Nel corso del giudizio, preso atto delle sentenze di rigetto di ricorsi identici e della formazione di un orientamento quasi univoco in senso negativo, i ricorrenti hanno depositato dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse, chiedendo la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese.

La Motivazione della Corte

Il Collegio prende atto della dichiarazione prodotta dalla difesa dei ricorrenti e ne trae la conseguenza processuale sul piano della improcedibilità, qualificando la fattispecie in termini di sopravvenuto difetto di interesse e non di cessazione della materia del contendere, come invece richiesto dalla parte.

La qualificazione non è neutra. Il venir meno dell’interesse a una decisione di merito impedisce l’esame delle censure, compresa quella di legittimità costituzionale formulata nel ricorso. Il giudice amministrativo non è chiamato a verificare la fondatezza della pretesa né la rilevanza della questione, perché la domanda non è più coltivata dal suo titolare.

Il percorso argomentativo della sentenza è essenziale. Il Collegio non ricostruisce la disciplina di settore né richiama i numerosi precedenti versati in atti dalle amministrazioni resistenti, e non spende alcuna parola sulla spettanza dell’indennità pensionabile nella base di calcolo dello straordinario. L’improcedibilità assorbe ogni altra considerazione.

La regolazione delle spese segue la soccombenza formale ma la attenua. Il Collegio dispone la compensazione integrale richiamando la novità della questione e l’assenza di precedenti giurisprudenziali al momento dell’introduzione del giudizio, così riconoscendo che la lite presentava margini di incertezza oggettiva.

La decisione conferma un assetto consolidato: la parte che, per ragioni di opportunità processuale, rinunci a insistere nella domanda non può ottenere una pronuncia di merito, ma può conseguire la neutralizzazione del rischio delle spese quando la questione era genuinamente nuova.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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